(1) Le concessioni sono personali; ogni atto di cessione, non autorizzato, è nullo e comporta la decadenza della concessione.
(2) L'eventuale voltura di una concessione è assentita con decreto del componente di Giunta competente per materia su domanda congiunta del concessionario e del subentrante. Il nuovo concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni imposte, nonché al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione.