(1) Le concessioni per occupazioni ed affittanze hanno la durata massima di anni 30 e possono essere rinnovate alla scadenza su domanda dell'interessato, senza ulteriore documentazione, qualora la situazione della proprietà e delle opere in essa insistenti non abbia subito variazioni.
(2) Il rinnovo, previo parere favorevole dell'Agenzia 10), viene concesso con decreto del componente di Giunta competente per materia.
(3) La validità della concessione per attraversamenti cessa al momento in cui viene meno l'esercizio o la gestione dell'impianto o del servizio; la cessazione dell'esercizio o della gestione deve essere comunicata all'Agenzia 11). Questa provvede all'annullamento della concessione e, ove ritenuto necessario, ordina la riduzione in pristino dei luoghi.
(4) I termini di scadenza previsti nelle concessioni per attraversamenti in atto sono soppressi. 12)