(1) Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, dandone comunicazione all'Agenzia 16) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.
(2) La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce il decreto di concessione e non provvede alla riduzione in pristino dei luoghi.
(3) Nel caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa alla scadenza dell'annualità in corso alla data della comunicazione della rinuncia, rispettivamente della riduzione in pristino dei luoghi, se successiva.