(1) Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse anche con effetto immediato.Anche in caso di applicazione di un canone, non è dovuto alcun indennizzo o risarcimento per la rimozione o lo spostamento delle condutture o di altre opere del concessionario, reso necessario da sopravvenute esigenze di pubblico interesse. 13)
(2) La decadenza delle concessioni può essere pronunciata per non uso, per cattivo uso, oppure qualora il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o dalla vigente normativa.
(3) La revoca o la pronuncia di decadenza sono disposte con decreto del componente di Giunta competente per materia, previo parere del direttore dell'Agenzia per la Protezione civile. 14) Nel decreto, da notificarsi al concessionario, è indicato il termine per la riduzione in pristino dei luoghi; qualora l'interessato non vi provveda, si procederà d'ufficio a sue spese. Alla riscossione delle relative spese si procede secondo le norme contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 15)