In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 21 (Scuole di alpinismo)  

(1) È considerata attività di scuola di alpinismo ogni attività, coordinata di più guide alpine e aspiranti guide, allo scopo dell'esercizio della propria professione, ad eccezione di quella dell'acquisizione dei clienti.

(2) Rientrano nell'attività professionale delle guide alpine, degli aspiranti guida e delle scuole di alpinismo la prestazione e l'organizzazione di tutti i servizi complementari per la propria clientela, come il trasporto dei clienti, il noleggio di equipaggiamenti ed altri, purché tale prestazione sia strettamente subordinata all'attività principale.

(3) La denominazione della scuola di alpinismo deve distinguersi chiaramente da quelle delle altre scuole di alpinismo e contenere la dizione "scuola di alpinismo". Le guide alpine coadiuvanti in una scuola di alpinismo non possono appartenere contemporaneamente ad un'altra scuola di alpinismo.

(4) Il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di una scuola di alpinismo avviene secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33. All'ufficio provinciale competente deve essere presentata entro il 31 ottobre, con validità triennale, la seguente documentazione:

  1. copia autenticata dello statuto e dichiarazione di impegno delle guide alpine nonché degli aspiranti guide alpine responsabili e coadiuvanti;
  2. denominazione della scuola di alpinismo;
  3. indicazione della zona di competenza desiderata;
  4. indicazione della sede della scuola alpinismo ed eventuali uffici;
  5. relazione sull'attrezzatura ed arredamento disponibile nella sede;
  6. schema dei programmi di attività;
  7. copia in scala degli eventuali emblemi o distintivi della scuola di alpinismo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionA Servizio di soccorso alpino
ActionActionB Guide alpine e guide sciatori
ActionActiona) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 
ActionAction Art. 1 (Prova attitudinale pratica)
ActionAction Art. 2 (Corsi di prima formazione e di promozione)
ActionAction Art. 2/bis (Corso di arrampicata sportiva)
ActionAction Art. 3 (Corso di teoria e di studio delle valanghe)
ActionAction Art. 4 (Corso di alpinismo su roccia)
ActionAction Art. 4/bis (Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio)
ActionAction Art. 4/ter (Corso di tecnica dello sci)
ActionAction Art. 5 (Corso di scialpinismo)
ActionAction Art. 5/bis (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio)
ActionAction Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)
ActionAction Art. 7 (Corsi di promozione)
ActionAction Art. 8 (Valutazioni)
ActionAction Art. 9 (Indizione dei corsi)
ActionAction Art. 10 (Esami di abilitazione)
ActionAction Art. 11 (Corsi di aggiornamento)
ActionAction Art. 12 (Corsi di specializzazione)
ActionAction Art. 13 (Quota di iscrizione ai corsi di formazione professionale)
ActionAction Art. 14 (Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale)
ActionAction Art. 15 (Albo professionale)
ActionAction Art. 16 (Iscrizione all'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide)
ActionAction Art. 17 (Distintivo ufficiale)
ActionAction Art. 18 (Tessera di riconoscimento)
ActionAction Art. 19 (Equipaggiamento)
ActionAction Art. 20 (Diritti e doveri delle guide alpine - guide sciatori nonché degli aspiranti guida alpina - guida sciatore)
ActionAction Art. 21 (Scuole di alpinismo)  
ActionActionC Rifugi alpini
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico