(1) I corsi di prima formazione e di promozione sono articolati in una parte pratica ed in una teorica e si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.
(2) I corsi di prima formazione comprendono:
- un corso d'arrampicata sportiva della durata complessiva di sei giorni;
- un corso d'alpinismo su roccia della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;
- un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni, più due giorni di valutazione;
- un corso di cascate di ghiaccio della durata complessiva di tre giorni;
- un corso di tecnica di sci della durata complessiva di tre giorni;
- un corso di scialpinismo della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione;
- un corso di soccorso su roccia e ghiaccio della durata complessiva di cinque giorni;
- un corso di alpinismo su ghiaccio della durata di 14 giorni, più sei giorni di valutazione. 2)
(3) I corsi si sviluppano in un arco di due anni. 3)
(4) La mancata frequenza di un corso è consentita solo per cause di forza maggiore o per giustificati motivi. La domanda, corredata della documentazione giustificativa, va inoltrata all'ufficio provinciale competente in materia di turismo.4)
(5) È consentito un solo rinvio giustificato della frequenza di un corso di cui al comma 2 al ciclo immediatamente successivo.4)
(6) Il candidato che ha riportato una valutazione negativa al termine di un corso è ammesso a ripetere un'unica volta il relativo esame nel ciclo di corsi successivo. La valutazione negativa riportata in un corso non impedisce l'ammissione al corso successivo.4)