(1) Sono ammessi all'esame di abilitazione i candidati che abbiano terminato nell'anno il ciclo di corsi di prima formazione, e coloro che, pur avendo presentato domanda di ammissione, non abbiano potuto sostenere l'esame per cause di forza maggiore o per giustificati motivi debitamente comprovati, nonché coloro che essendo stati giudicati idonei nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 8 non abbiano superato l'esame di abilitazione. Analoga regolamentazione è prevista per coloro che non frequentino, per giustificati motivi, i giorni di valutazione.
(2) Il candidato che abbia frequentato, con esito positivo, i corsi di prima formazione, ma non abbia superato l'esame di abilitazione può ripetere l'esame per una sola volta nella sessione successiva ed è in tal caso esonerato dalla frequenza dei corsi di prima formazione.
(3) Gli esami vertono prevalentemente sulla conoscenza teorica delle materie indicate nelle lettere a), b), c) e d), comma 2, dell'articolo 2. La commissione d'esame può comunque disporre che il candidato sostenga anche prove pratiche in sua presenza.
(4) La commissione d'esame esprime valutazioni distinte per la preparazione da parte del candidato dei contenuti didattici di ogni corso di prima formazione. Il candidato supera la singola prova se consegue una valutazione non inferiore a 36/60. Il candidato consegue l'abilitazione tecnica, da documentarsi in apposito attestato d'esame, qualora tutte le valutazioni ottenute, comprese quelle espresse al termine di ciascun corso di prima formazione, raggiungano almeno i 36/60.