(1) Qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono indetti i corsi di prima formazione e di promozione con decreto dell'assessore provinciale competente, il quale, sentito il collegio provinciale delle guide, procede anche alla nomina dei direttori dei corsi, degli istruttori e dei loro supplenti e stabilisce le date di svolgimento degli stessi.