(1) Superato con esito positivo l'esame di cui all'articolo 8 della legge rispettivamente il corso di promozione, il candidato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, presenta al collegio provinciale delle guide apposita domanda di iscrizione corredata dalla seguente documentazione:
(2) La domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge e di aggregazione temporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge, deve essere presentata al collegio provinciale delle guide e corredata dalla seguente documentazione: