In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 1 (Prova attitudinale pratica)

(1) Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, sono indette, almeno ogni due anni, le prove attitudinali pratiche di ammissione al ciclo di corsi di prima formazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, di seguito denominata "legge", ed è stabilito il numero minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi. Sono ammessi solamente i candidati che compiono la maggiore età entro il primo giorno della prova attitudinale.

(2) La prova attitudinale pratica persegue lo scopo di verificare le capacità pratiche del candidato necessarie per la partecipazione al ciclo dei corsi. In particolare, ogni candidato deve dimostrare, attraverso la presentazione di una relazione sull'attività alpinistica svolta negli ultimi tre anni, di essere in grado di affrontare il VI grado di difficoltà secondo la scala dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (U.I.A.A.) in roccia e percorsi di particolare difficoltà su ghiaccio, rispettivamente misti, nonché di avere la capacità e preparazione adeguata nelle diverse tecniche sciistiche e scialpinistiche su tracciati vari.

(3) La commissione d'esame esprime un giudizio complessivo sull'idoneità di ogni candidato che si fonda sulle valutazioni parziali degli esami di alpinismo su roccia, di alpinismo su ghiaccio e scialpinismo, inclusa anche la relazione del candidato sull'attività alpinistica svolta. Il giudizio complessivo è positivo solamente se le valutazioni parziali sono tutte positive. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso ai corsi di prima formazione. In caso di valutazione negativa la commissione esprime il giudizio "non ammesso".

(4) La validità della prova attitudinale pratica è limitata al ciclo di corsi immediatamente successivo.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionA Servizio di soccorso alpino
ActionActionB Guide alpine e guide sciatori
ActionActiona) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 
ActionAction Art. 1 (Prova attitudinale pratica)
ActionAction Art. 2 (Corsi di prima formazione e di promozione)
ActionAction Art. 2/bis (Corso di arrampicata sportiva)
ActionAction Art. 3 (Corso di teoria e di studio delle valanghe)
ActionAction Art. 4 (Corso di alpinismo su roccia)
ActionAction Art. 4/bis (Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio)
ActionAction Art. 4/ter (Corso di tecnica dello sci)
ActionAction Art. 5 (Corso di scialpinismo)
ActionAction Art. 5/bis (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio)
ActionAction Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)
ActionAction Art. 7 (Corsi di promozione)
ActionAction Art. 8 (Valutazioni)
ActionAction Art. 9 (Indizione dei corsi)
ActionAction Art. 10 (Esami di abilitazione)
ActionAction Art. 11 (Corsi di aggiornamento)
ActionAction Art. 12 (Corsi di specializzazione)
ActionAction Art. 13 (Quota di iscrizione ai corsi di formazione professionale)
ActionAction Art. 14 (Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale)
ActionAction Art. 15 (Albo professionale)
ActionAction Art. 16 (Iscrizione all'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide)
ActionAction Art. 17 (Distintivo ufficiale)
ActionAction Art. 18 (Tessera di riconoscimento)
ActionAction Art. 19 (Equipaggiamento)
ActionAction Art. 20 (Diritti e doveri delle guide alpine - guide sciatori nonché degli aspiranti guida alpina - guida sciatore)
ActionAction Art. 21 (Scuole di alpinismo)  
ActionActionC Rifugi alpini
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico