(1) A livello di comparto può essere istituito, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un fondo aggiuntivo corrispondente a non più del 5 per cento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 79 al fine di poter concedere, su conforme proposta di un'apposita commissione di esperti, dei premi aggiuntivi in favore del personale incaricato di svolgere progetti particolarmente complessi ed innovativi.