(1) Il personale assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località, nonché alla Ripartizione Intendenza scolastica ladina percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione professionale, riduzione, sospensione o ritardo. Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici percento dello stipendio mensile di cui alla lettera a) dell'articolo 75. Al personale appartenente al gruppo linguistico ladino, in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e assegnato ad altri servizi con competenza anche per tali località, l'indennità di cui sopra è attribuita, su richiesta e previo impegno di usare nei rapporti con la popolazione ladina e con gli enti aventi sede nelle località medesime la lingua ladina, in misura corrispondente al relativo carico di lavoro. I relativi servizi ed i criteri generali per la determinazione di tale indennità sono individuati dal singolo ente di appartenenza d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al livello di comparto.