(1) Nel bilancio di previsione annuale dei singoli enti dei comparti di cui all'articolo 1 è iscritto un apposito fondo destinato a premi di produttività per la generalità del personale nella misura del 3 per cento, da calcolarsi sulla somma complessivamente stanziata nel bilancio di previsione del singolo ente per il pagamento degli elementi retributivi ivi compresa la quota parte per aumenti individuali non accordati ai sensi dell'articolo 77 del presente accordo, esclusi il salario di produttività, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione, e che l'ente attribuisce ai singoli servizi o strutture organizzative, per il raggiungimento di almeno una delle seguenti finalità:
(2) Le modalità ed i criteri di distribuzione del fondo di produttività di cui al comma 1 sono definite dalla contrattazione di comparto.
(3) Il fondo determinato ai sensi del comma 1 è assegnato alle aree di contrattazione dei singoli comparti in proporzione al monte salario delle aree medesime.
(4) Il fondo per il salario di produttività di cui all'articolo 21 del contratto collettivo per il personale del Servizio sanitario provinciale del 7 aprile 2005 è aumentato dell'1,80 percento.
(5) La prima applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 4 ha luogo con riguardo alla valutazione dei risultati riferiti all'anno 2008. 21)