(1) L'indennità libero professionale di cui all'articolo 82 è cumulabile con il salario di produttività di cui all'articolo 79 fino alla misura massima del 60 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. L'indennità libero professionale non è cumulabile, invece, con l'aumento individuale di cui all'articolo 77.
(2) L'indennità libero professionale è cumulabile con l'indennità integrativa speciale e con le indennità di cui agli articoli 80 e 85. Essa è cumulabile con le altre indennità del presente titolo fino alla misura massima del 100 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.