(1) L'indennità di coordinamento è corrisposta al personale a cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza di un numero di personale da determinare nell'accordo di comparto.
(2) La misura dell'indennità di coordinamento è stabilita nell'accordo di comparto e non può superare la misura massima del 35 percento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali la misura massima di cui sopra è aumentata al 45 per cento.
Per il personale del Servizio sanitario provinciale e per il personale delle Residenze per anziani l’indennità di coordinamento può essere erogata fino al doppio della misura massima prevista. 22)
(3) L'indennità di cui al comma 1 è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e ricorrente di retribuzione. La trasformazione avviene con scadenza annuale e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del cinque percento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.