(1) Nella contrattazione di comparto può essere accordata un'indennità libero professionale fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza:
(2) L'indennità è preventivamente determinata sulla base dei relativi progetti o programma di attività e viene liquidata previa verifica del raggiungimento dei risultati concordati.
(3) Negli accordi di comparto saranno individuate le figure professionali, la disciplina per la corresponsione dell'indennità e saranno stabiliti i parametri per la sua determinazione tenendo presente i seguenti criteri: