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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 46 (Prestazioni ed attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all'articolo 9, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:

  1. interventi sanitari relativi all'età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
  2. processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra e i casi di ricorso al secondo livello specialistico, come per esempio diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.;
  3. assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
  4. sperimentazione di iniziative di telemedicina;
  5. partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale, come per esempio progetti obiettivo, coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dagli articoli 27 e 28;
  6. prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all'allegato B);
  7. iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute, come per esempio attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc., nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  8. partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
  9. svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello provinciale;
  10. attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri di base, presidi dei Comprensori ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma 1, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, ed i Comprensori competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.

(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

(4) L'attività didattica e tutoriale dei pediatri con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale è regolamentata come da allegato K).

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