(1) Per lo svolgimento di attività normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, il Comprensorio può attribuire ulteriori attività a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri del Comprensorio medesimo ed espressamente rinnovabili.
(2) L'attività è preferibilmente assegnata a pediatri convenzionati operanti nell'ambito territoriale in cui l'attività deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla metà del loro massimale e che non esplichino altre attività, oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare è individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico.
(3) La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non può superare, salvo deroghe in caso di necessità, l'orario settimanale rapportato convenzionalmente al massimale.