(1) Previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all'articolo 9, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:
(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma 1, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, ed i Comprensori competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.
(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.
(4) L'attività didattica e tutoriale dei pediatri con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale è regolamentata come da allegato K).