Norma finale n.1
1. I pediatri che alla data di pubblicazione del presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri dei Comprensori sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti.
Norma finale n. 2:
Qualora insorgano controversie sull'interpreta-zione del presente accordo o su problematiche riguardanti l'applicazione di talune regole o istituti, le parti firmatarie si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente la questione. A tal fine la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Norma finale n.3:
Le parti si impegnano di definire in un accordo separato le modalità dell'ulteriore informatizzazione degli studi dei pediatri e le modalità dell'utilizzo di una smart card da parte dei pazienti.
Norma finale n. 4:
Le parti convengono che per la durata del presente accordo o comunque fino a quando si procederà a successiva elezione di nuovi rappresentanti medici, può essere stabilita, di comune accordo, la conferma dei componenti medici del comitato di cui all'articolo 9.
Norma finale n. 5:
Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le autorità scolastiche affinchè richiedano il certificato di stato di buona salute solamente nei casi contemplati dal decreto Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettere a) e c), evitando di richiederlo per tutti per le normali lezioni di educazione fisica o per attività ludico ricreative come gite o feste scolastiche
Norma finale n. 6: Le parti concordano che eventuali temporanei e saltuari malfunzionamenti relativi a problemi tecnici di telefoni cellulari e apparecchiature di segreteria non siano passibili di contestazione al pediatra, ma solo esclusivamente di segnalazione.
Norma finale n. 7:
Le parti concordano sull'opportunità che la parte pubblica fornisca un programma informatico con le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 2, del presente accordo a tutti i pediatri che ne facciano richiesta in modo da uniformare il lavoro e le procedure anche al fine di rendere più agevole l'elaborazione di progetti obiettivo, indagini epidemiologiche e la trasmissione dei dati tra pediatri e Comprensori. Fa parte di tale programma anche un software del prontuario farmaceutico ed i relativi aggiornamenti.
Norma finale n. 8:
Previa richiesta scritta di un genitore o di legale rappresentante ai Comprensori competenti i minori che abbiano compiuto il 14° anno di età possono essere mantenuti in carico al pediatra fino al 16° anno a condizione che questo non pregiudichi la scelta del pediatra ai nuovi nati.