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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 48 (Pediatria di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi del Comprensorio i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  1. l'associazione è libera, volontaria e paritaria;
  2. l'accordo che costituisce la pediatria di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso il Comprensorio e l'Ordine dei Medici di competenza; i pediatri aderenti alla pediatria di gruppo sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi, mediante avviso da affiggere nello studio professionale, le forme e le modalità organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
  3. del gruppo possono far parte oltre ai medici che svolgono in modo esclusivo l'attività di pediatra anche i medici che svolgono altre attività compatibili con il rapporto convenzionale di pediatra;
  4. la sede della pediatria di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici – collocati nello stesso edificio -, ferma restando la possibilità che singoli pediatri possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale, ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della pediatria di gruppo;
  5. del gruppo fanno parte non meno di due e non più di quattro pediatri;
  6. ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  7. ciascun partecipante al gruppo svolge la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico, pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  8. la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  9. in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l'assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nei giorni prefestivi infrasettimanali deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica. Per due volte la settimana la pediatria di gruppo garantisce la chiusura pomeridiana non prima delle ore 19.00. Per fascia pomeridiana si intende la fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
  10. non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  11. all'intero del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;
  12. la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio è liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

(2) I compensi relativi alla pediatria di gruppo sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 39, lettera i).

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