(1) Il comma 6 dell’articolo 3 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:
“Per ogni servizio di 12 ore di guardia di unità operativa e di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o interdipartimentali), distinte tra notturna (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) e diurna (dalle ore 8:00 alle 20:00), viene corrisposta un’indennità di servizio lorda di 130,00 euro. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, l’indennità è corrisposta in proporzione.”
(2) Le modifiche suddette decorrono per i servizi di guardia espletati dal 01/01/2023.