(1) Il comma 13 dell’articolo 6 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:
„Per ogni servizio di pronta disponibilità effettuato in strutture del proprio comprensorio sanitario, diverse dall’abituale struttura ospedaliera in cui opera il dirigente sanitario, oltre ai compensi previsti dai commi 10, 11 e 12 del presente articolo spetta un’indennità di disagio di 200,00 euro omnicomprensiva del tempo di viaggio e del rimborso chilometrico, a prescindere dall’entrata in servizio di pronta disponibilità.”