1. L’amministrazione provinciale determina in attuazione della delibera sull’organico con proprio provvedimento il numero dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato. L’assunzione a tempo indeterminato avviene a partire dall’inizio dell’anno scolastico successivo a tale provvedimento, ed è sottoposta alla condizione che il personale interessato accetta un incarico annuale su posto vacante oppure una supplenza annuale in tempo parziale o in tempo pieno.L’incarico o la supplenza, per essere considerati incarichi annuali, devono avere una durata di almeno 210 giorni già al momento della scelta del posto.La scelta di un posto che non soddisfa i requisiti previsti per la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato, non impedisce l’assunzione a tempo indeterminato delle persone collocate successivamente nella graduatoria.
2. Il personale in possesso dei requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato sceglie in ogni caso prima delle altre persone nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato. Ciò vale anche nei confronti delle persone con la posizione “rinvio” che hanno eventualmente una posizione più favorevole nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.
3. La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non influisce sulla continuità didattica in corso.