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Delibera 7 marzo 2023, n. 186
Assegnazione di posti al personale d’integrazione provinciale

ALLEGATO A

Assegnazione di posti al personale d’integrazione provinciale

Art. 1
Oggetto

1. La presente disciplina ha per oggetto l’assegnazione dei posti, la continuità didattica, i trasferimenti, l’assunzione a tempo determinato e indeterminato e ulteriori disposizioni generali per il personale nel profilo professionale “collaboratore e collaboratrice all'integrazione di bambini/bambine ed alunni/alunne con disabilità”.

2. Con decorrenza 29/05/2007 il profilo professionale "assistente di persone con disabilità" è da considerare ad esaurimento (entrata in vigore del nuovo profilo professionale "collaboratore e collaboratrice all'integrazione per bambini/e ed alunni/e in situazione di disabilità"). In seguito, si menziona perciò solamente il nuovo profilo professionale. La presente disciplina vale anche per gli/le assistenti di persone con disabilità, fino a quando il profilo professionale non si esaurisce; in tale profilo professionale non si effettuano più assunzioni nuove.

3. I collaboratori e le collaboratrici all’integrazione sono di seguito denominati personale d’integrazione.

CAPO I - CONTINUITÀ DIDATTICA

Art. 2
Il principio della continuità didattica

1. La continuità didattica è di grande importanza per i bambini/le bambine e gli alunni/ le alunne con disabilità. Il bambino/La bambina o l’alunno/a con disabilità dovrebbe essere accompagnato/a nell'istruzione/educazione, per quanto possibile, per almeno tre anni scolastici dalla stessa persona di riferimento, nella scuola dell’infanzia e nello stesso grado scolastico e in linea di massima anche al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola nonché da un grado scolastico all'altro. Tuttavia, subentrano diversi fattori, a causa dei quali l'assegnazione per un bambino/una bambina o un’alunno/a con disabilità e quindi anche il posto per il personale d’integrazione non rimane sempre invariato per tre anni scolastici nonché a causa dei quali ad un bambino/una bambina o un’alunno/a con disabilità non può sempre essere riconosciuto il principio dell'accompagnamento triennale attraverso lo stesso collaboratore/la stessa collaboratrice.

2. Anche nel caso di continuità didattica il personale d’integrazione con rapporto di lavoro a tempo determinato ottiene un contratto di lavoro solo per il singolo anno scolastico.

Art. 3
Continuità in riferimento al bambino/alla bambina o all’alunno/all’alunna con disabilità

1. Il personale d’integrazione è assegnato presso tutte le strutture scolastiche al bambino/alla bambina o all’alunno/a con disabilità. Ad un collaboratore/una collaboratrice possono essere assegnati anche più bambini/e o alunni/e con disabilità.
L’assegnazione della continuità didattica è rimessa al giudizio delle Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione.

2. In caso che ad un bambino/una bambina o un alunno/un’alunna con disabilità vengano ridotte o aumentate le ore di assistenza, viene variato altrettanto il carico orario del posto. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5. Nel caso in cui un bambino/una bambina o un’alunno/un’alunna termina la frequentazione delle strutture scolastiche dell’Alto Adige, il posto non esiste più e la continuità didattica decade.

Art. 4
Posti con continuità didattica

1. La continuità didattica è riferita unicamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in base alla graduatoria che occupa:

a) posti vacanti;

b) posti vacanti contrassegnati come “annuale/continuità” se questi vengono approvati e banditi di nuovo nell'anno scolastico successivo.

2. I seguenti posti non vengono conferiti con continuità didattica:

a) posti esplicitamente contrassegnati come “annuale”; che vengono conferiti per tutto l’anno scolastico oppure per una durata più breve;

b) posti di supplenza;

c) posti di personale supplente permanente (posti di volante);

d) posti che non vengono assegnati durante la generale scelta dei posti.

Il personale a tempo indeterminato che sceglie un posto di supplenza o un posto di personale supplente permanente alla scelta dei posti nell’anno successivo sarà inserito nell'elenco dei perdenti posto.

Art. 5
Variazione del posto durante il triennio obbligatorio

1. Il periodo di tre anni scolastici ("triennio") è da assolvere in riferimento ad un posto, cioè ad un bambino/una bambina o un alunno/un’alunna con disabilità, una volta e obbligatoriamente. Il triennio inizia con l’anno scolastico a cui si riferisce la scelta dei posti.

2. L'obbligo non sussiste qualora avvenga una variazione del posto. Questo è il caso, se varia il carico orario, al passaggio dalla scuola media al grado scolastico superiore o se come conseguenza del cambio di scuola del bambino/della bambina o dell’alunno/a con disabilità emerga una variazione significativa della zona.
Il personale d’integrazione a tempo indeterminato che non accetta il posto al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado al grado scolastico superiore, viene inserito nella graduatoria di trasferimento senza precedenza di perdente posto se il carico orario rimane invariato e la zona della sede di servizio non cambia significativamente.

3. L’obbligo sussiste anche se la “variazione del posto” riguarda solamente un variato numero di bambini o di alunni o la congiunzione di due sedi di servizio. Se non sussiste nessun motivo per desistere dall’obbligo e il personale non ne adempie, il personale d’integrazione a tempo determinato viene depennato dalla graduatoria e il personale d’integrazione a tempo indeterminato ha in tale caso solamente la possibilità di dimettersi.

4. La variazione del posto si riferisce al carico orario scelto all’inizio del triennio. Se una variazione del posto, che non era indicata esplicitamente come “annuale”, è stata accettata dal personale d’integrazione, questo nuovo carico orario sarà negli anni successivi la base per la definizione della variazione del posto.

Art. 6
Richiesta di risoluzione della continuità

1. Nei seguenti casi il personale d’integrazione può richiedere per iscritto entro il 1° giugno per l’anno scolastico successivo alle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione la risoluzione dell’obbligo di continuità con corrispettiva documentazione e motivazione:

a) per gravi motivi, spettando la decisione finale alle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione;

b) ai sensi delle disposizioni della legge n. 104/1992;

c) qualora per assenza dal servizio non si abbia mai lavorato effettivamente con il bambino/la bambina o con l’alunno/a.

2. La richiesta di risoluzione è definitiva, se il posto rimane invariato ai sensi dell’articolo Art. 5 con la conseguenza, che il personale d’integrazione deve andare senza diritto di recesso alla scelta dei posti. Il personale d’integrazione a tempo indeterminato si colloca alla 2° parte (trasferimento su richiesta) della graduatoria di trasferimento. Il personale d’integrazione a tempo determinato sceglie in base alla propria posizione in graduatoria.

Art. 7
Risoluzione d’ufficio della continuità

1. Questa è superiore ad ogni altra situazione, indipendentemente dal fatto se il posto varia, se il personale d’integrazione sottostà all’obbligo di continuità e se nel nuovo anno scolastico sarà effettivamente in servizio. Il personale d’integrazione ne potrà confermare, ne potrà nuovamente scegliere il posto.

2. La continuità didattica viene risolta d’ufficio senza indugio nei casi elencati di seguito:

a) in caso di una comunicazione di incompatibilità da parte del/della diretto/a superiore: si intende l’incompatibilità nei rapporti interpersonali sul posto di lavoro, a causa della quale non è data la possibilità di un rapporto lavorativo positivo presso la struttura scolastica con il bambino/la bambina o l’alunno/a con disabilità. Il/La superiore invia la comunicazione con corrispettiva motivazione, altrettanto sottoscritta dal personale d’integrazione, entro il 1° giugno per l’anno scolastico successivo alle Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione. L’ultima decisione spetta alle Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione.

b) in caso che si tratti di un posto con rischio e sia stata rilasciata una corrispettiva prescrizione medicina del lavoro con limitazioni.

3. Il personale d’integrazione a tempo indeterminato si colloca in caso di incompatibilità al 2° gruppo (perdenti posto per incompatibilità) della 1° parte della graduatoria di trasferimento e in caso di un posto con rischio al 1° gruppo (perdenti posto per motivi diversi) della 1° parte della graduatoria di trasferimento. Il personale d’integrazione a tempo determinato sceglie in base alla propria posizione in graduatoria.

Art. 8
riennio obbligatorio assolto

1. A triennio obbligatorio assolto viene applicata la seguente regola:

a) personale d’integrazione con contratto a tempo indeterminato: se il posto ai sensi della continuità didattica non varia, il personale d’integrazione viene automaticamente confermato tranne se questo non presenta domanda di trasferimento entro il termine previsto;

b) personale d’integrazione con contratto a tempo determinato: il personale d’integrazione deve andare alla scelta in base alla propria posizione in graduatoria.

Art. 9
Conteggio degli anni scolastici assolti

1. Con ogni conferma del posto si sommano gli anni scolastici (e una volta tre sono sufficienti), con ogni scelta del posto il conteggio degli anni scolastici parte da zero (e tre sono necessari). Non è determinante se in questi tre anni scolastici si è effettivamente in servizio.

Art. 10
Decisione in caso di variazione del posto per il nuovo anno scolastico

1. Il personale d’integrazione che deve decidere in riferimento ad una variazione del posto, viene informato dalle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione e deve comunicare entro il 30 giugno la sua decisione in base alle indicazioni fornite.

2. Chi non comunica la sua decisione, deve andare alla scelta dei posti senza diritto di recesso. Personale d’integrazione a tempo indeterminato deve inoltre presentare entro il termine previsto la domanda d’inserimento nella graduatoria di trasferimento al Servizio Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione.

Art. 11
Procedura in caso di significativa variazione della zona

1. Al cambio dell'anno scolastico l'alunno/a frequenta un'altra scuola facendo emergere una significativa variazione della zona. L'obbligo dell'accompagnamento non sussiste, anche se il carico orario del posto rimane invariato. Il personale d’integrazione a tempo indeterminato si colloca al 1° gruppo (perdenti posto per motivi diversi) della 1° parte della graduatoria di trasferimento. Il personale d’integrazione a tempo determinato sceglie in base alla propria posizione in graduatoria.

2. La decisione se si tratta di una significativa variazione della zona spetta alle Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione.

Art. 12
Procedura in caso di unione ovvero congiunzione di posti

1. Secondo il seguente ordine si rileva il personale d’integrazione che deve cedere il suo posto:

a) il personale d’integrazione a tempo determinato con posizione in graduatoria più sfavorevole in rispetto di un’eventuale agevolazione ai sensi della legge n. 104/1992, indipendentemente dal fatto se il triennio obbligatorio è assolto o meno;

b) il personale d’integrazione a tempo indeterminato con punteggio minore secondo i criteri per la formazione della graduatoria di trasferimento all’articolo Art. 16 in rispetto di un’eventuale agevolazione ai sensi della legge n.104/1992, indipendentemente dal fatto se il triennio obbligatorio è assolto o meno.

Art. 13
Scambio dei posti

1. Il direttore/la direttrice di una struttura scolastica può per esigenza di servizio e d’intesa con il personale d’integrazione coinvolto e con l’Unità organizzativa competente della relativa Direzione Istruzione e Formazione effettuare uno scambio dei posti. La Direzione Istruzione e Formazione definisce anche i nuovi dati di riferimento per la continuità didattica. Presupposto è che lo scambio avvenga all'inizio dell'anno scolastico e che entrambi/e i collaboratori/le collaboratrici abbiano scelto il posto alla scelta.

2. In linea di massima non sono possibili altre forme di scambio, ameno che non sussistano motivi validi. La decisione spetta all’Unità organizzativa della Direzioni Istruzione e Formazione. Inoltre, devono essere d'accordo il direttore/la direttrice della struttura scolastica e il personale d’integrazione coinvolto. Per quanto riguarda la rilevazione della continuità didattica dovrà essere stabilito se lo scambio si riferisce solamente ad un anno scolastico o ha validità assoluta.

Art. 14
Assenza del bambino/della bambina o dell’alunno/alunna

1. Se il bambino/la bambina o l’alunno/a con disabilità non frequenta la scuola dell’infanzia o la scuola per un periodo fino a sei giorni il personale d’integrazione continua a prestare il suo servizio presso la direzione assegnata seguendo le indicazioni della dirigenza superiore.

2. Se l'assenza è superiore a sei giorni si deve informare la competente Unità organizzativa della Direzione Istruzione e Formazione, la quale deciderà dove il personale d’integrazione presterà temporaneamente il suo servizio. Questo può avvenire nella direzione assegnata o in direzioni limitrofe.

CAPO II - TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 15
Trasferimento per il personale a tempo indeterminato

1. Il trasferimento per il personale a tempo indeterminato si divide in trasferimento d'ufficio e in trasferimento su richiesta, in cui non viene fatta distinzione tra il personale nel vecchio e nel nuovo profilo professionale.

Art. 16
Graduatoria di trasferimento

1. Ai fini della formazione della graduatoria per il trasferimento vengono attribuiti d’ufficio 6 punti per ciascun anno di servizio, in cui non si differenzia fra tempo pieno e tempo parziale.
La data di riferimento per il calcolo dell’anzianità di servizio è sempre il 31 agosto dell’anno scolastico precedente.
Il punteggio viene assegnato per il servizio prestato nei profili professionali “collaboratore e collaboratrice all’integrazione”, “assistente per persone con situazione di handicap” e “educatore e educatrice per persone con situazione di handicap”.
Per tutti i calcoli dell’anzianità di servizio ai sensi della presente disciplina vengono considerati i periodi del servizio provinciale, utili per la progressione giuridica ed economica nei sopracitati profili professionali incluso il servizio del personale distaccato.

2. Per le situazioni familiari sono attribuiti i seguenti punti, considerando come data di riferimento il termine per la presentazione delle domande di trasferimento:

a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti,

b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti,

c) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti,

d) per l’assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale o statale, anche in aggiunta ai punti sopracitati: 6 punti.

3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il personale con il maggior punteggio attribuito per i figli conviventi. In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il personale con l’età anagrafica maggiore.

4. La graduatoria per il trasferimento viene formata ogni anno distintamente in base alla lingua della struttura scolastica (tedesca, italiana, ladina).

Art. 17
Presentazione della domanda

1. Sia per il trasferimento d'ufficio che per il trasferimento su richiesta la domanda dovrà pervenire entro il 10 luglio, ore 12.00 di ogni anno per l'anno scolastico successivo al Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione secondo le modalità indicate dall’amministrazione sul sito internet della Ripartizione Personale.

2. Per l’attribuzione del punteggio connesso con la situazione familiare ai sensi dell’articolo Art. 16, il personale interessato, anche nel caso dell’inserimento d’ufficio nella graduatoria dei trasferimenti, deve comunicare le relative informazioni al Servizio Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione nel termine stabilito per la presentazione delle domande di trasferimento. In caso contrario è attribuito solo il punteggio per l’anzianità di servizio.

Art. 18
Pubblicazione della graduatoria

1. In seguito all'approvazione con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione Personale la graduatoria è pubblicata sul sito internet della Ripartizione Personale.

Art. 19
celta dei posti per il personale a tempo indeterminato

1. I termini e le modalità sono pubblicati sul sito internet della Ripartizione Personale.

2. Per il personale a tempo indeterminato sono disponibili, nell’ambito della scelta dei posti, per il trasferimento solo gli incarichi annuali su posto vacante oppure le supplenze annuali. L’incarico o la supplenza, per essere considerati incarichi annuali, devono avere una durata di almeno 210 giorni già al momento della scelta del posto.

3. Al personale a tempo indeterminato che non sceglie, viene assegnato d’ufficio un posto su proposta delle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione.

CAPO III - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 20
A
ssunzione a tempo indeterminato

1. L’amministrazione provinciale determina in attuazione della delibera sull’organico con proprio provvedimento il numero dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato. L’assunzione a tempo indeterminato avviene a partire dall’inizio dell’anno scolastico successivo a tale provvedimento, ed è sottoposta alla condizione che il personale interessato accetta un incarico annuale su posto vacante oppure una supplenza annuale in tempo parziale o in tempo pieno.
L’incarico o la supplenza, per essere considerati incarichi annuali, devono avere una durata di almeno 210 giorni già al momento della scelta del posto.
La scelta di un posto che non soddisfa i requisiti previsti per la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato, non impedisce l’assunzione a tempo indeterminato delle persone collocate successivamente nella graduatoria.

2. Il personale in possesso dei requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato sceglie in ogni caso prima delle altre persone nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato. Ciò vale anche nei confronti delle persone con la posizione “rinvio” che hanno eventualmente una posizione più favorevole nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.

3. La trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non influisce sulla continuità didattica in corso.

CAPO IV –SCELTA DEI POSTI E CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

Art. 21
Scelta dei posti per il personale a tempo determinato

1. I posti disponibili per incarichi annuali e incarichi di supplenza vengono conferiti nell'ordine delle relative graduatorie mediante la scelta dei posti.

2. Il personale viene informato dalle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione sulla propria situazione relativa al proprio posto.

Art. 22
Depennamento in sede della scelta dei posti

1. Per i seguenti motivi gli/le aspiranti sono depennati dalla graduatoria, tuttavia vi si possono nuovamente inserire alla successiva scadenza:

a) se non accettano la conferma in base alla continuità didattica obbligatoria;

b) se non si presentano alla scelta dei posti oppure non scelgono un posto nel tempo previsto, indipendentemente dal motivo;

c) se rinunciano alla scelta dei posti, tranne se possono far valere motivi fondati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i candidati indicati al comma 1, lettera c) che adducono entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della scelta dei posti motivi fondati per la rinuncia. Motivi fondati sono considerati in caso di presentazione di una domanda motivata:

a) se la persona aveva a disposizione per la scelta solo posti con più di 50 chilometri dal luogo di residenza o dal confine provinciale, se la residenza è situata fuori dallo stesso;

b) se la persona aveva a disposizione per la scelta solo posti con orario di lavoro settimanale inferiore al 50 percento di un incarico a tempo pieno;

c) in caso di altri motivi gravi per la rinuncia, considerati validi dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Personale.

3. Chi si ritira da un incarico accettato o si dimette da esso durante l’anno scolastico, viene depennato dalla graduatoria per l’anno scolastico corrente. Il personale d’integrazione in questione, in presenza di comprovati gravi motivi, può chiedere che non si proceda al depennamento. L’Amministrazione in tal caso decide tenuto conto dell’interesse e delle esigenze del servizio.

Art. 23
Copertura dei posti dopo la chiusura della fase della scelta dei posti

1. In seguito alla scelta dei posti il personale d’integrazione si presenta entro 24 ore – almeno telefonicamente – alla competente direzione della struttura scolastica, in modo che il direttore/la direttrice possa organizzare al meglio l’inizio dell’nuovo anno scolastico.

2. Gli incarichi non ancora distribuiti al termine della scelta dei posti e quelli che per svariati motivi diventano disponibili dopo la scelta dei posti e nel corso dell’anno scolastico, non sono intaccati dalla continuità didattica e sono assegnati secondo le seguenti priorità e criteri:

a) aumento delle ore del personale già assunto

I direttori/Le direttrici delle strutture scolastiche propongono l’incarico, se organizzativamente può essere combinato, al collaboratore/alla collaboratrice all’integrazione già assunto/a presso la struttura scolastica.

b) graduatoria per l’assunzione a tempo determinato

Se il posto non può essere coperto con aumento delle ore del proprio personale, vengono contattati gli/le aspiranti che risultano ancora in graduatoria ovvero sono nuovamente disponibili, secondo la loro posizione in graduatoria, per posti in tutte le zone dell’Alto Adige.
Se l’organizzazione per la copertura del posto lo permette, la direzione della struttura scolastica contatterà l’aspirante in un periodo di tempo di 24 ore ovvero dalla prima presa di contatto l’aspirante ha 24 ore per rispondere. L’aspirante che non è raggiungibile ovvero che non risponde verrà scavalcato/a in graduatoria e si contatterà il/la prossimo/a aspirante.

Di regola l’aspirante viene contattato telefonicamente, messaggi tramite e-mail o sms sono altrettanto possibili. Le prese di contatto saranno documentate per iscritto dalle direzioni delle strutture scolastiche.

Qualora l’aspirante non dovesse accettare il posto offerto, non verrà depennato e sarà nuovamente considerato da tutte le direzioni delle strutture scolastiche.

Il fatto che aspiranti indicano nella domanda d’inserimento per la graduatoria il loro indirizzo e-mail ovvero il loro numero di cellulare include il consenso che l’Amministrazione si serva di tale mezzo per qualsiasi comunicazione.

c) chiamata diretta

La chiamata diretta è ammessa solo nel caso di esaurimento della graduatoria e con motivazione della scelta. I posti vacanti, ma non i posti di supplenza, devono esser inoltre pubblicati sul sito internet della Ripartizione Personale. Nel caso della chiamata diretta non possono essere superati i limiti temporali previsti dall’ordinamento giuridico, a meno che ciò non sia indispensabile per la copertura dei servizi essenziali. La responsabilità per la procedura spetta alla singola direzione della struttura scolastica.

Per la chiamata diretta il personale deve presentare annualmente un’apposita domanda alle direzioni delle strutture scolastiche.

L’assunzione avviene tramite colloqui per selezionare il personale più idoneo.

Per poter garantire il servizio essenziale può essere assunto per la chiamata diretta anche personale senza i requisiti di accesso. Il personale in possesso dei requisiti d’accesso per il profilo professionale e in seconda linea il personale che sta conseguendo la prevista formazione ha in ogni caso la precedenza.

CAPO V - VARIAZIONE/ABOLIZIONE DEL POSTO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO

Art. 24
Variazione/Abolizione del posto durante l'anno scolastico

1. In caso di variazione o abolizione del posto durante l'anno scolastico si procede nel seguente modo:

- In caso di variazione della sede di servizio il personale d’integrazione deve mantenere il posto, a meno che non sussista una significativa variazione della zona.

- In caso di variazione del carico orario il personale d’integrazione non è obbligato a mantenere il posto.

- Qualora il/la titolare assente rientri in servizio prima della data prevista, cesserà il rapporto di lavoro per il/la supplente.

- Se non sussiste più il presupposto per l'assegnazione di ore di assistenza, cessa il rapporto di lavoro per il personale d’integrazione a tempo determinato.

Art. 25
Variazione/Abolizione del posto per personale a tempo determinato

1. A meno che non sussista alternativa di assegnazione (unicamente per personale d’integrazione mediante graduatoria), un rapporto di lavoro a tempo determinato cessa in rispetto del preavviso di 30 giorni; in questo periodo il personale d’integrazione è a disposizione della struttura scolastica e può essere impiegato anche per compiti di altri profili professionali.

2. Collaboratori/Collaboratrici mediante graduatoria vengono considerati in base alla loro posizione in graduatoria per posti che si rendono disponibili e collaboratori/collaboratrici mediante chiamata diretta vengono contattati in caso di fabbisogno dalle direzioni delle strutture scolastiche, ai cui atti si trova la loro domanda.

3. Sulla possibilità di un'assegnazione alternativa decidono le competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione.

Art. 26
Variazione/Abolizione del posto per personale a tempo indeterminato

1. Il personale d’integrazione con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene assegnato secondo fabbisogno e possibilità per l'ulteriore corso dell'anno scolastico (eventualmente anche per compiti di altri profili professionali).

Sulla possibilità di un'assegnazione temporanea decidono le competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione.

CAPO VI - SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 27
Posti con rischio

1. Il vigente testo unico sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela della salute si riferisce tra l'altro al trasporto e sollevamento di bambini/e e alunni/e con disabilità. In base alla disabilità un posto viene definito con rischio inferiore o con rischio superiore.

2. Posti per supplenti permanenti (posti di volante) vengono sempre definiti con rischio "superiore", poiché nel corso di un anno scolastico si presta servizio con diversi bambini/e ed alunni/e e quindi con diverse definizioni di rischio.

3. Il personale d’integrazione su posti con rischio con una prestazione lavorativa di almeno tre mesi continuativi viene convocato ad una obbligatoria visita medico aziendale presso il Servizio di Medicina del lavoro, in cui viene stabilito se sussiste la corrispettiva idoneità fisica.

Art. 28
Prescrizione con limitazioni

1. In caso che il medico d'ufficio rilasci una prescrizione con limitazioni, sarà la responsabilità del/della diretto/a superiore presso la struttura scolastica nonché del collaboratore/della collaboratrice stesso/a ad organizzare rispettivamente prestare il servizio per l'anno scolastico in corso in rispetto della prescrizione (eventualmente si cercherà una soluzione provvisoria con le competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione). Qualora si tratti di un posto con continuità didattica, questa verrà risolta d'ufficio per l'anno scolastico successivo e la scelta di un nuovo posto deve avvenire in rispetto della prescrizione medica.

2. In futuro il personale d’integrazione con prescrizione medica sarà interdetto dai conferimenti di un posto che corrisponde alla limitazione espressa dal medico. Se il personale d’integrazione ritiene che dopo un determinato periodo di tempo la prescrizione con limitazione non ha più fondamento, può richiedere un'ulteriore visita in cui la prescrizione sarà confermata, modificata o tolta.

Art. 29
Collaboratrice in maternità

1. La collaboratrice in maternità gode di tutela particolare. Durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto essa non può prestare nessun servizio pericoloso. Qualora copra un posto con rischio (o un posto dove si è esposti a pericoli) verrà assegnato/a un/a supplente per il relativo periodo - se all'interno della struttura scolastica ed educativa non sussista altra possibilità organizzativa.

2. La collaboratrice presterà il suo servizio seguendo le indicazioni del suo/della sua diretto/a superiore, senza svolgere servizi pericolosi ovvero senza esporsi a situazioni pericolose, in cui si fa capo alla responsabilità sia della collaboratrice stessa che del/della superiore. La collaboratrice potrà essere altrettanto assegnata ad altre strutture scolastiche o impiegata per i compiti di altri profili professionali.

Art. 30
Accettazione di posti con rischio

1. All'accettazione di un posto con rischio il personale d’integrazione dichiara di essere a conoscenza della definizione di rischio e che non soffre di problemi di schiena ovvero di comunicare al datore di lavoro senza indugio problemi fisici che si verificano o una gravidanza.

2. Collaboratori/Collaboratrici che su prescrizione medica non possono coprire nessun posto con rischio o solamente un posto con determinato rischio, non vengono considerati/e rinunciatari/rinunciatarie per posti con corrispettiva definizione di rischio.

3. A collaboratori/collaboratrici con prescrizione che non iniziano effettivamente il servizio è in linea di massima altrettanto interdetto a scegliere un corrispettivo posto con rischio.

CAPO VII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31
Comunicazioni al personale

1. Le comunicazioni al personale in regola sono effettuate al proprio indirizzo LASIS-E-Mail e/o attraverso il proprio fascicolo personale digitale. Il personale ha l'obbligo a provvedere che il proprio indirizzo LASIS-E-Mail sia istituito e che la posta in entrata e il proprio fascicolo personale digitale vengano letti regolarmente e tempestivamente.

2. Avvisi generali, informazioni e moduli sono pubblicati sul sito internet della Ripartizione personale.

Art. 32
Scelta dei posti telematica

1. La scelta dei posti viene effettuata, tranne in casi eccezionali, solo telematicamente. Il direttore/La direttrice della Ripartizione Personale stabilisce le relative modalità che sono pubblicate sul sito internet della Ripartizione Personale.

2. I posti per il personale d’integrazione non possono essere abbinati al momento della scelta dei posti.

Art. 33
Elenco dei posti

1. L’elenco dei posti disponibili, incluse le supplenze, viene definito, nel rispetto del contingente massimo stabilito dalla Giunta Provinciale, dalle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione entro il 30 giugno e viene pubblicato successivamente sul sito internet della Ripartizione Personale. Fino al momento della scelta dei posti l’elenco viene continuamente aggiornato ed integrato.

Le competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione forniscono le informazioni relative ai posti.

2. Il posto sarà assegnato in modo provvisorio, senza continuità didattica e solo nell’anno scolastico successivo in modo definitivo durante la scelta dei posti, se il provvedimento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro:

a) viene approvato dall’amministrazione provinciale solo dopo l’inizio della scelta dei posti;

b) viene approvato dall’amministrazione provinciale antecedentemente all’inizio della scelta dei posti, ma riguarda un periodo dopo l’inizio dell’anno scolastico (di regola 1° settembre).

3. Per poter garantire che i relativi posti siano disponibili per la scelta, le richieste di assenza per una durata non inferiore a sei mesi, sono da presentare alla struttura scolastica di appartenenza entro il 31 maggio dell’anno scolastico precedente. Tale termine non costituisce termine perentorio per l’approvazione delle suddette richieste di assenze.

Art. 34
Precedenza alla scelta dei posti

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 21 o all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che ne fruisce per sé stesso, ha la precedenza nella relativa categoria di appartenenza della graduatoria dei trasferimenti e della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato. Chi invece fruisce di tale disposizione normativa per l’assistenza di un’altra persona ha la precedenza nella relativa categoria di appartenenza della graduatoria, a condizione che venga scelto un posto nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. Non si ha diritto alla precedenza se la persona assistita ha la residenza in un comune fuori dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

2. La domanda e la relativa documentazione per la fruizione della precedenza deve essere presentata dal personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato entro 10 luglio ore 12:00 presso il Servizio Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione. La domanda è valida esclusivamente per l’anno scolastico immediatamente successivo.

3. La persona che ha diritto all’applicazione della legge n.104/1992 sceglie il posto come prima della propria categoria, presupposto che:

a) in graduatoria si trova in posizione favorevole per quanto riguarda il numero dei posti da conferire. I benefici di cui alla legge n. 104/1992 concedono dunque la precedenza alla scelta dei posti, non già una riserva di posti;

b) il diritto all’applicazione della legge sussiste ancora al momento della scelta dei posti.

Art. 35
Diritto di recesso

1. Personale d’integrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato che può decidere fra la conferma o la scelta del posto e decide per la scelta, può avvalersi del diritto di recesso.

2. Il termine per il diritto di recesso scade entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di trasferimento del personale a tempo indeterminato.

Art. 36
Categorie di appartenenza per la graduatoria

1. Le categorie di appartenenza per la graduatoria di trasferimento per il personale a tempo indeterminato, sono nel seguente ordine:
1. 1° parte: trasferimento d'ufficio
1° gruppo: perdenti posto per motivi diversi

2° gruppo: perdenti posto per incompatibilità
2° parte: trasferimento su richiesta

2. La successiva categoria di appartenenza è quella del personale che è iscritto nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e che ha i requisiti per essere assunto a tempo indeterminato.

3. Le categorie di appartenenza per il restante personale iscritto nella graduatoria per l’assunzione a tempo determinato sono nel seguente ordine:

a) 1° fascia di graduatoria (con servizio e bilinguismo): con idoneità

b) 1° fascia di graduatoria (con servizio e bilinguismo): senza idoneità

c) 2° fascia di graduatoria (con bilinguismo)

d) 3° fascia di graduatoria (senza bilinguismo): con anzianità di servizio

e) 3° fascia di graduatoria (senza bilinguismo): senza anzianità di servizio secondo valutazione del punteggio.

Art. 37
Graduatoria / Madrelingua

1. La graduatoria è suddivisa tra tedesca, italiana e ladina, a seconda della lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche, che nella maggior parte dei casi corrisponde anche alla madrelingua delle persone richiedenti.

2. Il personale di madrelingua ladina deve essere già al momento della presentazione della domanda per l’assunzione in possesso degli attestati di lingua previsti dalla legge e dai contratti collettivi. Sempre a condizione che sia in possesso di tali attestati di lingua, il personale di madrelingua ladina può essere inserito anche nella graduatoria tedesca o italiana, a seconda che il titolo di studio finale è stato rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Dopo il conseguimento del diploma presso una scuola secondaria di secondo grado nelle località ladine è possibile l’inserimento nelle graduatorie di tutte le tre lingue.

3. Aspiranti con una madrelingua che non corrisponde a nessuna delle tre lingue della Provincia, che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria di secondo grado in una lingua che non combacia con la lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche a cui aspirano, sono ammessi al servizio alla seguente condizione: relativamente al loro inserimento nella graduatoria tedesca o italiana devono comprovare in un esame di lingua, di avere la padronanza della lingua tedesca ovvero italiana. L’attestato di bilinguismo non sostituisce questo esame.

Art. 38
Supplenze

1. Qualora l’assenza dal servizio del/della titolare del posto si protragga, senza interruzione, oltre la data di scadenza prevista, la supplenza conferita viene prorogata per il corrispondente periodo.
Eventuali interruzioni che riguardano solo i finesettimana non sono considerate interruzioni ai sensi della presente disposizione. La proroga della supplenza può essere rifiutata, se detta proroga comporta una variazione dell’incarico.

2. Qualora il posto coperto tramite una supplenza durante l’anno scolastico diventi un posto vacante, il personale supplente sarà assegnato d’ufficio durante tale anno scolastico su tale posto vacante, senza altra possibilità di scelta.

Art. 39
Posti per supplenti permanenti (post per volanti)

1. In considerazione delle risorse disponibili, possono essere banditi limitatamente ad un anno scolastico "posti per supplenti permanenti" (posti per volanti). Si tratta di incarichi annuali con l'assegnazione di una sede di servizio presso una direzione scolastica o presso una direzione della scuola dell’infanzia. Il personale d’integrazione su posti per supplenti permanenti presta il servizio nella zona assegnata, stabilita dalla competente Direzione Istruzione e Formazione.

2. Il personale supplente permanente è a disposizione nella zona assegnata per la copertura di assenze di breve durata. Di norma, quindi, non vengono conferite supplenze fino a cinque giorni lavorativi di assenza.

3. Il personale supplente permanente è obbligato ad utilizzare la propria autovettura per lo spostamento tra i vari luoghi di lavoro, se necessario.

4. Nell’elenco dei posti viene indicato, per i posti del personale supplente permanente, il luogo di lavoro prioritario. Tale luogo di lavoro prioritario è il punto di riferimento per il rimborso delle spese di viaggio e può essere modificato durante l’anno scolastico solo d’intesa con il personale.

5. Il numero dei posti aggiuntivi per il personale supplente permanente, collocati al di fuori del contingente dei posti, è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale sull’organico.

Art. 40
Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 3, trova applicazione solo a partire dalla graduatoria per l’anno scolastico 2023/2024.

 

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