1. Per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 4, comma 2, può essere riconosciuto il seguente contingente orario, in conformità alle qualifiche funzionali previste per il personale dell'amministrazione provinciale:
a) per la V. qualifica funzionale un massimo di 350 ore/anno
b) per la VII. qualifica funzionale un massimo di 1.670 ore/anno
c) per la VIII. qualifica funzionale un massimo di 550 ore/anno.