(1) Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge, invia come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 170 del 10 marzo 2020, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comune che ha ricevuto la segnalazione, una comunicazione tramite il SUAP contenente l’elenco delle nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari, con l’indicazione della collocazione degli apparecchi; la medesima comunicazione va inoltre trasmessa al Servizio aziendale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (S.I.A.N.).