(1) Tutti i provvedimenti di gestione del personale sono, per quanto non diversamente disposto, di competenza del diretto/della diretta superiore a norma della presente legge.
(2) Compete, in particolare, al diretto/alla diretta superiore:
(3) Compete rispettivamente al direttore/alla direttrice di dipartimento o di ripartizione autorizzare e disporre:
(4) Competono al direttore/alla direttrice della ripartizione competente per il personale:
(5) Compete al direttore/alla direttrice di dipartimento autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate all’estero.