(1) I dirigenti e le dirigenti sono direttamente responsabili del risultato dell’attività svolta dalla struttura cui sono preposti e rispondono dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale o dal membro di Giunta competente per materia; rispondono altresì del corretto impiego delle risorse.
(2) Alla fine di ogni anno solare il direttore/la direttrice preposto/preposta presenta al direttore/alla direttrice di ripartizione ovvero d’ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all’inizio dell’anno; in qualsiasi momento può inoltre contestargli/contestarle l’insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.
(3) In caso di valutazione negativa, il direttore interessato/la direttrice interessata può presentare le sue controdeduzioni nel termine di 30 giorni.
(4) Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto/la dirigente preposta rimette gli atti alla struttura competente per la revoca dell’incarico dirigenziale.