(1) La Provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze di cittadini e cittadine, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione della dirigenza e del personale nel governo dell’autonomia.
(2) L’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione provinciale si basano sui seguenti principi:
(3) La gestione del personale provinciale si ispira ai seguenti principi:
(4) Il modello organizzativo delle aziende, delle agenzie e degli enti della Provincia deve informarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.