(1) Le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica a carattere statale nonché le scuole professionali e di musica della Provincia costituiscono le istituzioni formative del sistema educativo provinciale d’istruzione e formazione. Esse definiscono e realizzano l’attività educativa e formativa nel rispetto dell’autonomia che è loro riconosciuta e delle competenze attribuite loro dalla normativa vigente.
(2) Le scuole dell’infanzia e le scuole professionali e di musica della Provincia sono dirette da dirigenti di seconda fascia.