(1) La struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale si articola in:
- Segreteria generale e Direzione generale;
- dipartimenti;
- Direzioni Istruzione e Formazione;
- ripartizioni;
- uffici;
- circoli di scuola dell’infanzia e direzioni di scuola di musica.
(2) In settori di particolare complessità possono essere previste, all’interno dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni, apposite aree funzionali.
(3) La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture organizzative nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi, sono determinate con regolamento di esecuzione. Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.
(4) Le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono dirette da dirigenti di prima fascia e le strutture organizzative di cui al comma 1, lettere e) ed f) da dirigenti di seconda fascia.
(5) Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e degli enti e delle aziende strumentali – comunque denominati – della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e i vari organismi costituiti nelle materie di competenza della Provincia. A tale scopo il numero delle strutture organizzative e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.