(1) Il servizio “Casa delle donne” è un servizio socio-assistenziale della Provincia rivolto alle donne che, nell’ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l’abbiano subita. In casi di emergenza le strutture residenziali di cui al comma 2, lettera b), sono accessibili anche a donne e ai loro figli e figlie minorenni provenienti da fuori provincia, previo accordo con il servizio inviante.
(2) Il servizio prevede strutture sia aperte sia residenziali e precisamente:
(3) Le strutture di cui al comma 2 devono rispondere ai vigenti criteri di autorizzazione e accreditamento.
(4) All’interno delle strutture del servizio “Casa delle donne” vengono garantiti la riservatezza e l’anonimato in un luogo solidale in cui l’accoglienza di genere si basa sulla relazione tra donne e sull’essere dalla parte della donna. Come riconosciuto a livello internazionale, non viene offerto alcun tipo di sostegno agli autori di violenza, né svolta alcuna mediazione con essi.
(5) La Provincia promuove l’istituzione di uno o più numeri di reperibilità dei servizi “Casa delle donne”, attivi 24 ore su 24. Sostiene inoltre la creazione di un’applicazione mobile dedicata (app).