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p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 131)
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.

Art. 4 (Servizio “Casa delle donne”)

(1) Il servizio “Casa delle donne” è un servizio socio-assistenziale della Provincia rivolto alle donne che, nell’ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o l’abbiano subita. In casi di emergenza le strutture residenziali di cui al comma 2, lettera b), sono accessibili anche a donne e ai loro figli e figlie minorenni provenienti da fuori provincia, previo accordo con il servizio inviante.

(2) Il servizio prevede strutture sia aperte sia residenziali e precisamente:

  1. il Centro antiviolenza: punto di riferimento, a indirizzo pubblico, al quale possono rivolgersi le donne che si trovano o si sono trovate in una situazione di violenza, al fine di ottenere informazioni, consulenza, aiuto e sostegno ed essere eventualmente inserite nelle strutture residenziali di cui alla lettera b). Al Centro antiviolenza possono rivolgersi anche altre persone che necessitano di informazioni e consulenza sul tema;
  2. le strutture residenziali: strutture protette, a indirizzo segreto, che offrono alloggio, sostegno qualificato e protezione alle donne e ai loro figli e figlie minorenni. Le strutture residenziali sono gestite in forma di “casa rifugio”, accessibile 24 ore su 24, o in forma di “alloggi protetti”.
  3. gli alloggi di transizione: strutture che, sulla base di un progetto sociale di sostegno all’autonomia, offrono una sistemazione abitativa autonoma alle donne e ai loro figli e figlie dopo il periodo di ospitalità nelle strutture protette di cui alla lettera b), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

(3) Le strutture di cui al comma 2 devono rispondere ai vigenti criteri di autorizzazione e accreditamento.

(4) All’interno delle strutture del servizio “Casa delle donne” vengono garantiti la riservatezza e l’anonimato in un luogo solidale in cui l’accoglienza di genere si basa sulla relazione tra donne e sull’essere dalla parte della donna. Come riconosciuto a livello internazionale, non viene offerto alcun tipo di sostegno agli autori di violenza, né svolta alcuna mediazione con essi.

(5) La Provincia promuove l’istituzione di uno o più numeri di reperibilità dei servizi “Casa delle donne”, attivi 24 ore su 24. Sostiene inoltre la creazione di un’applicazione mobile dedicata (app).

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