(1) Ogni ente gestore dei servizi sociali istituisce e coordina una rete territoriale antiviolenza, in collaborazione con il centro antiviolenza del proprio territorio. Qualora nel territorio dell’ente gestore non sia presente un centro antiviolenza, l’ente dovrà richiedere la collaborazione di uno dei centri antiviolenza esistenti sul territorio provinciale, mettendo a disposizione le relative risorse.
(2) Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni Comune nomina una persona referente in materia di violenza di genere. La nomina è comunicata all’ufficio provinciale di cui all’articolo 5, comma 1.
(3) Nella rete territoriale antiviolenza sono rappresentati i diversi attori del pubblico e del privato attivi a livello locale. La rete può coinvolgere anche istituzioni che operano a livello provinciale, nonché promuovere il coinvolgimento di donne con un vissuto di violenza.
(4) La rete persegue, nel proprio ambito territoriale di riferimento, le seguenti finalità:
- promuovere la conoscenza reciproca e condividere modalità operative tra i diversi attori della rete;
- sviluppare un linguaggio comune;
- proporre interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- raccogliere dati sul fenomeno della violenza di genere;
- organizzare attività di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.
(5) Il funzionamento della rete è disciplinato secondo modalità condivise e formalizzate.