(1) Chiunque riceva un vantaggio economico dalla Provincia è tenuto a rispettare, nell’ambito dell’attività o del progetto finanziati, i principi di cui alla presente legge. In caso di violazione di tali principi, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intero vantaggio economico percepito per tale attività o progetto. In caso di reiterazione della violazione, la persona che l’ha posta in essere o l’ente da essa rappresentato verranno esclusi dalla fruizione di ulteriori vantaggi economici per un periodo di due anni.