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p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 131)
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.

Art. 16 (Attività di sensibilizzazione e di prevenzione)

(1) La Provincia promuove regolarmente e a ogni livello campagne e programmi di sensibilizzazione, in collaborazione con i servizi competenti in materia nonché con tutte le istituzioni coinvolte, la società civile e le organizzazioni interessate, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente legge e delle loro conseguenze per le/i minori coinvolti, nonché della necessità di prevenire dette forme di violenza.

(2) La Provincia promuove e sostiene inoltre, con il coinvolgimento dei centri antiviolenza, la realizzazione di progetti e iniziative di prevenzione su temi connessi alla violenza di genere, all’interno del sistema scolastico e formativo, nei luoghi di istruzione non formale, nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago e nei media.

(3) La Provincia intraprende le azioni necessarie per includere nei programmi delle scuole di ogni ordine e grado temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale.

(4) Il Servizio donna della Provincia convoca, almeno due volte l’anno, una riunione con tutte le istituzioni e le organizzazioni competenti, al fine di coordinare e garantire, nell’ottica della cooperazione interdipartimentale, la messa in rete di tutte le misure di cui al presente articolo. Il coordinatore/La coordinatrice del tavolo di coordinamento permanente di cui all’Art. 5 partecipa a tali riunioni in qualità di relatore/relatrice.

(5) La Provincia può condizionare l’assegnazione di alcuni contributi alla frequentazione di attività di formazione sui principi della presente legge.

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ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionII Lavoro
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ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
ActionActionp) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
ActionActionArt. 1 (Principi e finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Competenze della Provincia)  
ActionActionArt. 4 (Servizio “Casa delle donne”)
ActionActionArt. 5 (Tavolo di coordinamento permanente)  
ActionActionArt. 6 (Rete provinciale dei servizi “Casa delle donne”)
ActionActionArt. 7 (Coordinamento territoriale)
ActionActionArt. 8 (Rete territoriale antiviolenza)
ActionActionArt. 9 (Linee guida)  
ActionActionArt. 10 (Formazione e aggiornamento)
ActionActionArt. 11 (Rilevazione di dati a fini statistici)
ActionActionArt. 12 (Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)  
ActionActionArt. 13 (Costituzione di parte civile)
ActionActionArt. 14 (Violenza assistita)
ActionActionArt. 15  (Interventi rivolti agli autori di violenza di genere)
ActionActionArt. 16 (Attività di sensibilizzazione e di prevenzione)
ActionActionArt. 17 (Protezione dei dati personali)
ActionActionArt. 18 (Obblighi e sanzioni)
ActionActionArt. 19 (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 20 (Abrogazione)
ActionActionArt. 21 (Entrata in vigore)
ActionActionq) Legge provinciale 16 gennaio 2023, n. 2
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
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ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
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ActionActionK Previdenza integrativa
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