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p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 131)
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 – Convenzione di Istanbul – valgono le seguenti definizioni:

  1. “violenza contro le donne”: violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, anche attraverso l’utilizzo di mezzi digitali;
  2. “genere”: ruoli, comportamenti, attività e attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
  3. “violenza contro le donne basata sul genere” o “violenza di genere”: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
  4. “ violenza domestica”: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa abitazione con la donna;
  5. “donne”: anche le ragazze con meno di diciotto anni;
  6. “vittima”: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a), c) e d);
  7. “stalking”: un insieme di condotte reiterate, minacce o molestie tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per l’incolumità di un prossimo congiunto o di una persona a cui è legata da relazione affettiva, ovvero da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita;
  8. “violenza assistita”: l’esperienza da parte di una/un minore di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni;
  9. “violenza strutturale”: forma di violenza, esercitata in modo indiretto e prodotta dall’organizzazione sociale stessa, qualora questa presenti profonde disuguaglianze e costringa la donna in una condizione subordinata;
  10. “vittimizzazione secondaria”: condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima a causa di un atteggiamento di insufficiente attenzione o di negligenza da parte delle istituzioni chiamate in causa, e che provoca nella vittima ulteriori negative conseguenze psicologiche e sociali.

(2) Indipendentemente dalle definizioni di cui al comma 1, la presente legge vale anche per quelle forme di violenza che in futuro verranno definite in quanto tali, e per quelle che sono percepite come tali dalle donne.

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