(1) La Provincia promuove e sostiene percorsi formativi e di aggiornamento per le operatrici dei servizi “Casa delle donne” e per le altre figure professionali delle reti territoriali di cui all’articolo 8 che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, con le/i minori vittime di violenza assistita o con gli autori di violenza.
(2) I servizi “Casa delle donne” definiscono ed elaborano i moduli formativi e di aggiornamento per le aree di intervento interessate dai percorsi per donne in situazione di violenza e per minori vittime di violenza assistita.