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i) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 261)
Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 2021, n. 34.

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale a favore di studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominati università, il loro ammontare, nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l’assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.

Art. 2 (Beneficiari)

(1) Beneficiari delle borse di studio sono le studentesse e gli studenti che, per il conseguimento di un titolo o grado accademico, frequentano un’università e che alla data di presentazione della domanda sono in possesso di tutti i requisiti previsti agli articoli da 3 a 8 o, in caso di borse di studio straordinarie, agli articoli da 3 a 6, 8 e 9.

Art. 3 (Cittadinanza e residenza)

(1) Le studentesse e gli studenti che frequentano un’università in Alto Adige possono beneficiare delle borse di studio se sono:

  1. cittadine e cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, oppure
  2. cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparate o equiparati alle cittadine italiane e ai cittadini italiani, oppure
  3. cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta in Alto Adige da almeno un anno.

(2) Tutte le studentesse e tutti gli studenti che frequentano un’università fuori dal territorio provinciale possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, partecipare al concorso se, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta in Alto Adige da almeno due anni.

(3) In caso di corsi di studio che prevedono la collaborazione tra diverse università (per esempio double degree, joint degree, Erasmus), trovano applicazione i requisiti di cui al comma 1, se l’università sede amministrativa del corso di studio è situata in Alto Adige, e quelli di cui al comma 2, se l’università sede amministrativa del corso di studio è situata fuori dal territorio provinciale.

Art. 4 (Età)

(1) Possono beneficiare delle borse di studio coloro che non hanno superato i seguenti limiti di età al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della domanda:

  1. 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella riportata all’articolo 5;
  2. 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella riportata all’articolo 5.

Art. 5 (Corso di studio)

(1) Le studentesse e gli studenti devono essere in possesso del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all’estero ad esso equiparato (ad es. diploma di superamento dell’esame di abilitazione allo studio).

(2) Al momento della presentazione della domanda, le studentesse e gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un’università per l’anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla seguente tabella, nonché alla tabella A allegata al bando di concorso.

Zyklus /

ciclo

livello

EQF / EQF Niveau

Ausbildungsart / tipo di formazione

ECTS

(europäische Leistungspunkte/crediti formativi europei)

Dauer / durata

I

 

6

- Bachelor / laurea

- Akademisches Diplom 1. Ebene (AFAM) / diploma accademico di I livello (AFAM)

 

180 bis 240

da 180 a 240

3 Jahre /

3 anni

6 bis 9 Semester /

da 6 a 9 semestri

II

7

 

Weiterbildungsmaster / master di I livello

60

1 Jahr / 1 anno

2 Semester / 2 semestri

- Masterstudium / laurea magistrale, master

- Akademisches Diplom 2. Ebene (AFAM) / diploma accademico di II livello (AFAM)

60 bis 120

da 60 a 120

von 1 bis 2 Jahre /

da 1 a 2 anni

2 bis 6 Semester /

da 2 a 6 semestri

I + II

7

Einstufiges Masterstudium, Lehramtsstudium, Diplomstudium / laurea magistrale a ciclo unico

240 bis 360

da 240 a 360

5 bis 6 Jahre /

da 5 a 6 anni

8 bis 12 Semester /

da 8 a 12 semestri

(3) La borsa di studio può essere concessa per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

(4) Non possono beneficiare delle borse di studio le studentesse e gli studenti che:

  1. sono iscritte o iscritti all’università con riserva, sono in lista d’attesa per l’ammissione all’università o sono iscritte o iscritti a singoli corsi universitari;
  2. dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di I ciclo;
  3. dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado academico equivalente o inferiore a quello già conseguito;
  4. concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritte o iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

(5) In deroga alla lettera b) del comma 4, le studentesse e gli studenti che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l’ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato (ex diploma di maturità).

(6) Le studentesse e gli studenti che frequentano un corso di studio di I o II ciclo presso un’università telematica (corsi di studio a distanza) – ad eccezione della didattica a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria – e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, possono beneficiare di una borsa di studio in un ammontare ridotto, secondo quanto previsto dall’articolo 11.

Art. 6 (Durata del corso di studio)

(1) La borsa di studio può essere concessa per tutta la durata normale del corso di studio e, tranne nei casi di corsi di perfezionamento di II ciclo (mater di I livello), al massimo per un ulteriore anno o due ulteriori semestri. In caso di passaggio ad un altro corso di studio, ai fini del calcolo della durata dello studio viene valutato il corso di studio attuale; il passaggio da un corso di vecchio ordinamento ad uno di nuovo ordinamento non è considerato come passaggio ad un altro corso di studio.

(2) Per i corsi di studio di durata normale di almeno tre anni o sei semestri è concessa un’ulteriore proroga della borsa di studio di un anno o di due semestri nei seguenti casi debitamente documentati:

  1. malattia della studentessa o dello studente durante il corso di studio attuale della durata di almeno cinque mesi consecutivi;
  2. studentessa o studente con figlie o figli minorenni a carico conviventi;
  3. studentessa o studente con un’invalidità civile di almeno il 74% oppure affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. studentessa o studente che presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare di base;
  5. studentessa o studente che presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario provi che l’assistenza non è garantita tramite terzi;
  6. distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

(3) Per tutti i corsi di studio (ad eccezione dei master di I livello), anche se di durata inferiore ai tre anni o ai sei semestri, è concessa un’ulteriore proroga di un anno o due semestri nel caso, debitamente comprovato, di impossibilità a sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un’emergenza sanitaria.

(4) Le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:

  1. sette anni, oppure otto se è stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 3, nel caso di corsi di studio consecutivi;
  2. otto anni, oppure nove se è stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 3, in caso di:
    1. corsi di studio aventi durata normale di sei anni, purché sia stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 2;
    2. frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (master di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale.

(5) Ai fini del calcolo della durata normale dei corsi di studio sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, indipendentemente dal percepimento, da parte della studentessa o dello studente, della borsa di studio in tali anni.

(6) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4, sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell’eventuale cambio del corso di studio per i quali la studentessa o lo studente ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio in cui la studentessa o lo studente ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all’articolo 9.

(7) Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se la studentessa o lo studente ha ottenuto l’aspettativa dall’università o se nel semestre/nell’anno in questione non era iscritta o iscritto a un’università.

Art. 7 (Merito di studio)

(1) Per beneficiare di una borsa di studio, le studentesse e gli studenti devono avere conseguito il merito di studio minimo stabilito annualmente nel bando di concorso.

(2) Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente il merito di studio minimo che deve essere conseguito dalla studentessa o dallo studente nell’anno accademico per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio. In caso di mancato conseguimento del suddetto merito, l’importo della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 8 (Condizione economica)

(1) L’assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano sia i componenti del nucleo familiare di base di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che il parametro della situazione economica del nucleo stesso, entrambi riferiti alla data di presentazione della domanda; il suddetto parametro è costituito dal valore della situazione economica (VSE), di cui all’articolo 8 del citato decreto, e successive modifiche.

(2) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare di base si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011, e successive modifiche.

(3) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di borsa di studio.

(4) L’ammontare delle borse di studio è determinato ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento.

Art. 9 (Borse di studio straordinarie)

(1) Le studentesse e gli studenti in possesso di tutti i requisiti previsti, ma che non hanno conseguito il merito di studio di cui all’articolo 7, possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria, purché frequentino un corso di studio di durata almeno biennale, ad eccezione dei corsi di perfezionamento di II ciclo (master di primo livello), e abbiano conseguito almeno il 40% del merito di studio minimo previsto dal bando di concorso (le frazioni vengono arrotondate per difetto fino a 0,50 e per eccesso da 0,51). Il mancato conseguimento del merito di studio previsto deve essere dovuto ad almeno uno dei seguenti gravi motivi, debitamente documentati:

  1. interruzione del corso di studio per almeno cinque mesi per motivi di salute;
  2. la studentessa o lo studente non è coniugato oppure è separato legalmente o divorziato e ha figlie o figli a proprio carico di età inferiore ai sei anni al momento della presentazione della domanda;
  3. la studentessa o lo studente ha un’invalidità civile di almeno il 74% oppure è affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. la studentessa o lo studente presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare di base;
  5. la studentessa o lo studente presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario provi che l’assistenza non è garantita tramite terzi,
  6. distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;
  7. impossibilità di sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un’emergenza sanitaria durante l’anno accademico precedente alla presentazione della domanda.

Art. 10 (Cumulabilità)

(1) Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse, per lo stesso corso di studio, da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

(2) Nel caso in cui a una studentessa o ad uno studente venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale le o gli è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un’ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, l’interessata o l’interessato deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.

(3) In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

  1. le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un’indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus);
  2. le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non è rilevante;
  3. le agevolazioni a favore di studentesse e studenti con disabilità;
  4. le borse di studio straordinarie assegnate a causa di un’emergenza sanitaria.

Art. 11 (Ammontare)

(1) L’ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo. Tutti i relativi casi sono riportati nella tabella riassuntiva di cui all’allegato A.

(2) L’ammontare delle borse di studio è determinato come segue, sulla base del VSE del nucleo familiare di base:

Art des Studiums

Tipologia di corso di studio 2)

FWL

VSE

Ausmaß der Studienbeihilfe

Ammontare della borsa di studio

Ordentliches Studium

Corso di studio ordinario

bis/fino a 1,00

6.960,00 Euro

von/da 1,01 bis/a 1,10

6.380,00 Euro

von/da 1,11 bis/a 1,20

5.860,00 Euro

von/da 1,21 bis/a 1,30

5.380,00 Euro

von/da 1,31 bis/a 1,40

4.960,00 Euro

von/da 1,41 bis/a 1,50

4.560,00 Euro

von/da 1,51 bis/a 1,60

4.210,00 Euro

von/da 1,61 bis/a 1,70

3.890,00 Euro

von/da 1,71 bis/a 1,90

3.360,00 Euro

von/da 1,91 bis/a 2,10

2.890,00 Euro

von/da 2,11 bis/a 2,30

2.520,00 Euro

von/da 2,31 bis/a 2,70

2.220,00 Euro

von/da 2,71 bis/a 3,10

1.970,00 Euro

von/da 3,11 bis/a 3,50

1.820,00 Euro

von/da 3,51 bis/a 4,00

1.680,00 Euro

Fernuniversität (Fernstudien)

Università telematica (corsi di studio a distanza)

bis/fino a 4,00

610,00 Euro

(3) Per ogni componente del nucleo familiare di base (compresa la persona richiedente) che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva di cui all’allegato A.

(4) Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per le studentesse e gli studenti con figlie o figli minorenni a carico conviventi, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata a euro 8.280,00. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un’università telematica (corsi di studio a distanza). 3)

(5) Le studentesse e gli studenti che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni e proseguono gli studi per l'intero anno accademico, ricevono l’importo complessivo della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4.

(6) L’ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 30 per cento in caso di studentesse e studenti che, nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra il comune di residenza anagrafica e il luogo di studio. Sono considerati pendolari anche coloro che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio per meno di 150 giorni nell’anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.

(7) L’ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 % nei seguenti casi:

  1. se la studentessa o lo studente conclude gli studi tra il 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e il 31 marzo dell’anno successivo. Resta salvo quanto previsto dal comma 10;
  2. se il comune di residenza anagrafica della studentessa o dello studente coincide con quello in cui ha sede l’università effettivamente frequentata o è situato nelle immediate vicinanze dello stesso (distanza non superiore a 10 km). In tal caso la persona richiedente è considerata residente nel luogo di studio.

(8) Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio (all’interno del territorio provinciale) si fa riferimento alla tabella reperibile sul sito Internet dell’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario.

(9) Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, la studentessa o lo studente non ha diritto alla borsa di studio se conclude gli studi entro il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda.

(10) La borsa di studio è concessa per l’intero anno accademico se, terminati gli studi nell’anno accademico in cui la stessa viene richiesta, la studentessa o lo studente intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

(11) Per le cittadine o i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 6 e la riduzione di cui al comma 7, lettera b), non si applicano, salvo il caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.

(12) Ove concorrano le condizioni di cui al comma 6 e al comma 7, lettera a), oppure le condizioni cui al comma 7, lettere a) e b), si applica la seguente riduzione cumulativa: riduzione del 50% ai sensi del comma 7, lettera a), e, sull’importo risultante, ulteriore riduzione del 30% nel caso di cui al comma 6 o del 50% nel caso di cui al comma 7, lettera b).

2)
La tabella dell'art. 11, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 agosto 2022, n. 22.
3)
L'art. 11, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 25 agosto 2022, n. 22.

Art. 12 (Importo totale, assegnazione e liquidazione)

(1) La Giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l’importo totale disponibile per le borse di studio.

(2) Se l’importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell’ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, si procede all’assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

(3) Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:

  1. 0 punti per il merito di studio di cui all’Art. 7;
  2. 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;
  3. 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di I ciclo;
  4. 40 punti per la tesi di laurea magistrale o di diploma in caso di corsi di studio di II ciclo (ad eccezione dei master di I livello) o per la tesi di laurea magistrale a ciclo unico (I+II ciclo).

(4) A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'articolo 11, comma 3), sono assegnati i seguenti punti, fino ad un massimo di 60 punti:

VSE

punti

0

fino a

1,00

60

1,01

fino a

1,50

50

1,51

fino a

2,00

40

2,01

fino a

2,50

30

2,51

fino a

3,00

20

3,01

fino a

3,50

10

3,51

fino a

4,00

5

oltre 4,00

0

(5) In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle studentesse e agli studenti:

  1. che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio;
  2. il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;
  3. la cui domanda per la borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

(6) Le borse di studio sono liquidate in un’unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato alla studentessa o allo studente.

Art. 13 (Controlli e sanzioni)

(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

(2) Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico.

(3) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

(4) Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l’omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante, ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le diposizioni dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell’erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Art. 14 (Protezione dei dati personali)

(1)  Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:

  1. dati personali comuni:
    1) dati identificativi e anagrafici della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio universitaria, di soggetti minorenni a loro carico e di altri componenti del nucleo familiare di base;
    2) dati relativi alla situazione economica della studentessa o dello studente e dei componenti del nucleo familiare di base;
  2. categorie particolari di dati:
    1) dati idonei a rivelare lo stato di salute delle studentesse e degli studenti beneficiari della borsa di studio e di soggetti terzi non autosufficienti;
    2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale delle studentesse e degli studenti o del loro nucleo familiare di base;
    3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa di studio universitaria.

(2) Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è lecito per l’Amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1, 6 e 7 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lett g), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l’articolo 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l’articolo 2/octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

(3) La raccolta dei dati avviene direttamente presso l’interessato. Le certificazioni di riconoscimento dell’invalidità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dal richiedente prive di diagnosi.

(4) I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all’Art. 13 (del presente regolamento.

(5) Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione contenente i requisiti il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.)

(6)  L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

(7) I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

(8) I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

(9) Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate per l’anno accademico 2021/2022 e seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A 4)

4)
L'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 25 agosto 2022, n. 22.
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ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
ActionActionb) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2019, n. 18
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Beneficiari)
ActionActionArt. 3 (Cittadinanza e residenza)
ActionActionArt. 4 (Età)
ActionActionArt. 5 (Corso di studio)
ActionActionArt. 6 (Durata del corso di studio)
ActionActionArt. 7 (Merito di studio)
ActionActionArt. 8 (Condizione economica)
ActionActionArt. 9 (Borse di studio straordinarie)
ActionActionArt. 10 (Cumulabilità)
ActionActionArt. 11 (Ammontare)
ActionActionArt. 12 (Importo totale, assegnazione e liquidazione)
ActionActionArt. 13 (Controlli e sanzioni)
ActionActionArt. 14 (Protezione dei dati personali)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione)
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato A 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 34
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2022, n. 22
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
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