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i) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 261)
Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 2021, n. 34.

Art. 12 (Importo totale, assegnazione e liquidazione)

(1) La Giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l’importo totale disponibile per le borse di studio.

(2) Se l’importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell’ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, si procede all’assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

(3) Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:

  1. 0 punti per il merito di studio di cui all’Art. 7;
  2. 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;
  3. 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di I ciclo;
  4. 40 punti per la tesi di laurea magistrale o di diploma in caso di corsi di studio di II ciclo (ad eccezione dei master di I livello) o per la tesi di laurea magistrale a ciclo unico (I+II ciclo).

(4) A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'articolo 11, comma 3), sono assegnati i seguenti punti, fino ad un massimo di 60 punti:

VSE

punti

0

fino a

1,00

60

1,01

fino a

1,50

50

1,51

fino a

2,00

40

2,01

fino a

2,50

30

2,51

fino a

3,00

20

3,01

fino a

3,50

10

3,51

fino a

4,00

5

oltre 4,00

0

(5) In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle studentesse e agli studenti:

  1. che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio;
  2. il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;
  3. la cui domanda per la borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.

(6) Le borse di studio sono liquidate in un’unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato alla studentessa o allo studente.

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