(1) La Giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l’importo totale disponibile per le borse di studio.
(2) Se l’importo di cui al comma 1 non consente di assegnare una borsa di studio nell’ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, si procede all’assegnazione secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.
(3) Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:
- 0 punti per il merito di studio di cui all’Art. 7;
- 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;
- 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di I ciclo;
- 40 punti per la tesi di laurea magistrale o di diploma in caso di corsi di studio di II ciclo (ad eccezione dei master di I livello) o per la tesi di laurea magistrale a ciclo unico (I+II ciclo).
(4) A seconda del VSE del nucleo familiare di base (determinato tenendo conto delle eventuali soglie VSE aumentate ai sensi dell'articolo 11, comma 3), sono assegnati i seguenti punti, fino ad un massimo di 60 punti:
| | | | VSE | punti |
0 | fino a | 1,00 | 60 |
1,01 | fino a | 1,50 | 50 |
1,51 | fino a | 2,00 | 40 |
2,01 | fino a | 2,50 | 30 |
2,51 | fino a | 3,00 | 20 |
3,01 | fino a | 3,50 | 10 |
3,51 | fino a | 4,00 | 5 |
oltre 4,00 | 0 |
(5) In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, alle studentesse e agli studenti:
- che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio;
- il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;
- la cui domanda per la borsa di studio è stata presentata prima in ordine cronologico.
(6) Le borse di studio sono liquidate in un’unica soluzione tramite bonifico versato su un conto corrente intestato alla studentessa o allo studente.