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i) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 261)
Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 2021, n. 34.

Art. 9 (Borse di studio straordinarie)

(1) Le studentesse e gli studenti in possesso di tutti i requisiti previsti, ma che non hanno conseguito il merito di studio di cui all’articolo 7, possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria, purché frequentino un corso di studio di durata almeno biennale, ad eccezione dei corsi di perfezionamento di II ciclo (master di primo livello), e abbiano conseguito almeno il 40% del merito di studio minimo previsto dal bando di concorso (le frazioni vengono arrotondate per difetto fino a 0,50 e per eccesso da 0,51). Il mancato conseguimento del merito di studio previsto deve essere dovuto ad almeno uno dei seguenti gravi motivi, debitamente documentati:

  1. interruzione del corso di studio per almeno cinque mesi per motivi di salute;
  2. la studentessa o lo studente non è coniugato oppure è separato legalmente o divorziato e ha figlie o figli a proprio carico di età inferiore ai sei anni al momento della presentazione della domanda;
  3. la studentessa o lo studente ha un’invalidità civile di almeno il 74% oppure è affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. la studentessa o lo studente presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare di base;
  5. la studentessa o lo studente presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario provi che l’assistenza non è garantita tramite terzi,
  6. distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;
  7. impossibilità di sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un’emergenza sanitaria durante l’anno accademico precedente alla presentazione della domanda.
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