(1) Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:
- dati personali comuni:
1) dati identificativi e anagrafici della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio universitaria, di soggetti minorenni a loro carico e di altri componenti del nucleo familiare di base;
2) dati relativi alla situazione economica della studentessa o dello studente e dei componenti del nucleo familiare di base;
- categorie particolari di dati:
1) dati idonei a rivelare lo stato di salute delle studentesse e degli studenti beneficiari della borsa di studio e di soggetti terzi non autosufficienti;
2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale delle studentesse e degli studenti o del loro nucleo familiare di base;
3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa di studio universitaria.
(2) Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è lecito per l’Amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1, 6 e 7 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lett g), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l’articolo 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l’articolo 2/octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
(3) La raccolta dei dati avviene direttamente presso l’interessato. Le certificazioni di riconoscimento dell’invalidità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dal richiedente prive di diagnosi.
(4) I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all’Art. 13 (del presente regolamento.
(5) Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione contenente i requisiti il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.)
(6) L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.
(7) I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.
(8) I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.
(9) Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.