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i) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 261)
Regolamento per le borse di studio a studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 2021, n. 34.

Art. 5 (Corso di studio)

(1) Le studentesse e gli studenti devono essere in possesso del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all’estero ad esso equiparato (ad es. diploma di superamento dell’esame di abilitazione allo studio).

(2) Al momento della presentazione della domanda, le studentesse e gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un’università per l’anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla seguente tabella, nonché alla tabella A allegata al bando di concorso.

Zyklus /

ciclo

livello

EQF / EQF Niveau

Ausbildungsart / tipo di formazione

ECTS

(europäische Leistungspunkte/crediti formativi europei)

Dauer / durata

I

 

6

- Bachelor / laurea

- Akademisches Diplom 1. Ebene (AFAM) / diploma accademico di I livello (AFAM)

 

180 bis 240

da 180 a 240

3 Jahre /

3 anni

6 bis 9 Semester /

da 6 a 9 semestri

II

7

 

Weiterbildungsmaster / master di I livello

60

1 Jahr / 1 anno

2 Semester / 2 semestri

- Masterstudium / laurea magistrale, master

- Akademisches Diplom 2. Ebene (AFAM) / diploma accademico di II livello (AFAM)

60 bis 120

da 60 a 120

von 1 bis 2 Jahre /

da 1 a 2 anni

2 bis 6 Semester /

da 2 a 6 semestri

I + II

7

Einstufiges Masterstudium, Lehramtsstudium, Diplomstudium / laurea magistrale a ciclo unico

240 bis 360

da 240 a 360

5 bis 6 Jahre /

da 5 a 6 anni

8 bis 12 Semester /

da 8 a 12 semestri

(3) La borsa di studio può essere concessa per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

(4) Non possono beneficiare delle borse di studio le studentesse e gli studenti che:

  1. sono iscritte o iscritti all’università con riserva, sono in lista d’attesa per l’ammissione all’università o sono iscritte o iscritti a singoli corsi universitari;
  2. dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di I ciclo;
  3. dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado academico equivalente o inferiore a quello già conseguito;
  4. concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritte o iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

(5) In deroga alla lettera b) del comma 4, le studentesse e gli studenti che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l’ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato (ex diploma di maturità).

(6) Le studentesse e gli studenti che frequentano un corso di studio di I o II ciclo presso un’università telematica (corsi di studio a distanza) – ad eccezione della didattica a distanza a causa di uno stato di emergenza sanitaria – e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento, possono beneficiare di una borsa di studio in un ammontare ridotto, secondo quanto previsto dall’articolo 11.

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