(1) La borsa di studio può essere concessa per tutta la durata normale del corso di studio e, tranne nei casi di corsi di perfezionamento di II ciclo (mater di I livello), al massimo per un ulteriore anno o due ulteriori semestri. In caso di passaggio ad un altro corso di studio, ai fini del calcolo della durata dello studio viene valutato il corso di studio attuale; il passaggio da un corso di vecchio ordinamento ad uno di nuovo ordinamento non è considerato come passaggio ad un altro corso di studio.
(2) Per i corsi di studio di durata normale di almeno tre anni o sei semestri è concessa un’ulteriore proroga della borsa di studio di un anno o di due semestri nei seguenti casi debitamente documentati:
- malattia della studentessa o dello studente durante il corso di studio attuale della durata di almeno cinque mesi consecutivi;
- studentessa o studente con figlie o figli minorenni a carico conviventi;
- studentessa o studente con un’invalidità civile di almeno il 74% oppure affetta o affetto da cecità o sordità ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
- studentessa o studente che presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare di base;
- studentessa o studente che presta assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che la beneficiaria o il beneficiario provi che l’assistenza non è garantita tramite terzi;
- distruzione, nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio della studentessa o dello studente o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;
(3) Per tutti i corsi di studio (ad eccezione dei master di I livello), anche se di durata inferiore ai tre anni o ai sei semestri, è concessa un’ulteriore proroga di un anno o due semestri nel caso, debitamente comprovato, di impossibilità a sostenere gli esami previsti dal piano di studi a causa di un’emergenza sanitaria.
(4) Le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:
- sette anni, oppure otto se è stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 3, nel caso di corsi di studio consecutivi;
- otto anni, oppure nove se è stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 3, in caso di:
- corsi di studio aventi durata normale di sei anni, purché sia stata concessa un’ulteriore proroga ai sensi del comma 2;
- frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (master di I livello) dopo il conseguimento della laurea/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale.
(5) Ai fini del calcolo della durata normale dei corsi di studio sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, indipendentemente dal percepimento, da parte della studentessa o dello studente, della borsa di studio in tali anni.
(6) Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4, sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell’eventuale cambio del corso di studio per i quali la studentessa o lo studente ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio in cui la studentessa o lo studente ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all’articolo 9.
(7) Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se la studentessa o lo studente ha ottenuto l’aspettativa dall’università o se nel semestre/nell’anno in questione non era iscritta o iscritto a un’università.