(1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore a un anno. Tali occupazioni sono soggette a concessione.
(2) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni che riguardano cantieri sono in ogni caso da considerare temporanee, indipendentemente dalla loro durata. Queste occupazioni sono soggette ad autorizzazione.