(1) Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, ha carattere personale.
(2) In caso di decesso del/della titolare della concessione o autorizzazione o di trasferimento a terzi della proprietà del bene immobile o dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, le persone aventi diritto o subentranti devono comunicare tempestivamente le variazioni avvenute al fine di ottenere la voltura della concessione o il rilascio di una nuova autorizzazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione in atto.
(3) La voltura della concessione è effettuata dalla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.
(4) Il nuovo/La nuova titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere al pagamento dell’intero canone e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione o autorizzazione, se non sono già stati pagati dal/dalla precedente titolare.