(1) Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici. Fissa, inoltre, i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone unico patrimoniale, in esecuzione dell'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche.
(2) Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia; vi sono comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Il presente regolamento si applica altresì alle occupazioni di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, appartenenti al demanio dello Stato – ramo strade, per i quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità.
(3) I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono di competenza comunale.