(1) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve concludere i lavori entro un anno dalla data di rilascio della stessa, sempreché nel provvedimento non sia indicato un termine diverso.
(2) Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni è rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.
(3) Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato/interessata deve presentare la domanda di proroga indicando la durata richiesta.
(4) Per le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno 30 giorni prima della scadenza.
(5) La competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine, al personale incaricato del controllo è consentito il libero accesso alla proprietà su cui vengono eseguiti i lavori.