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a) Decreto del Presidente della Provincia 17 agosto 2021, n. 241)
Regolamento relativo all'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione

1)
Pubblicato nel B.U. 19 agosto 2021, n. 33.

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)  

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici. Fissa, inoltre, i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone unico patrimoniale, in esecuzione dell'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche.

(2) Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia; vi sono comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Il presente regolamento si applica altresì alle occupazioni di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, appartenenti al demanio dello Stato – ramo strade, per i quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità.

(3) I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono di competenza comunale.

Art. 2 (Occupazioni permanenti e temporanee)

(1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di opere, aventi una durata non inferiore a un anno. Tali occupazioni sono soggette a concessione.

(2) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con opere, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni che riguardano cantieri sono in ogni caso da considerare temporanee, indipendentemente dalla loro durata. Queste occupazioni sono soggette ad autorizzazione.

Art. 3 (Presentazione della domanda)

(1) Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

(2) La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegnata direttamente all'ufficio provinciale competente;

b) spedita per posta;

c) inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del competente ufficio provinciale e sottoscritta con firma elettronica qualificata o allegando copia della carta d’identità;

d) inviata tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del competente ufficio provinciale e sottoscritta con firma elettronica qualificata o allegando copia della carta d’identità.

(3) Le marche da bollo devono essere assolte secondo la normativa vigente.

(4) La domanda deve riportare i dati e le informazioni seguenti:

a) generalità, residenza o domicilio, indirizzo e-mail o PEC e numero di codice fiscale del/della richiedente;

b) ubicazione esatta del bene immobile, del tratto ferroviario o di strada – in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratta di strada statale o provinciale e con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro – o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari;

c) tipologia dell'occupazione, sua durata e motivazione, destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e modalità d'uso.

(5) La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica.

(6) Ove la domanda risulti incompleta, all'interessato/interessata è richiesto di integrarla con la documentazione mancante entro 15 giorni. In caso di inottemperanza, la domanda viene archiviata.

Art. 4 (Rilascio della concessione o autorizzazione)

(1) Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dalle strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati:

a) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

b) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) gli adempimenti e gli obblighi del/della titolare della concessione o autorizzazione.

(2) Ogni concessione o autorizzazione si intende altresì subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. Al rilascio della concessione, il concessionario/la concessionaria deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.

(3) La concessione o autorizzazione è sempre accordata:

a) a termine: la concessione non può avere una durata superiore a 29 anni;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del/della titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupata l'area pubblica;

d) con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora ciò si renda necessario, ivi compresa la possibilità di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi nello stato di fatto precedente all'occupazione.

(4) L'entità della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, ne motiva l'imposizione.

(5) Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.

Art. 5 (Convenzioni con enti e società)

(1) La Provincia può stipulare con enti e società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica. Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario/della concessionaria di presentare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 6 (Obblighi del/della titolare della concessione o autorizzazione)

(1) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le norme tecniche vigenti in materia nonché le norme in ordine alle modalità di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.

(2) Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, una volta conclusa il/la titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.

(3) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Inoltre, deve curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

(4) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato/ interessata.

Art. 7 (Decadenza della concessione e dell'autorizzazione)

(1) Sono cause di decadenza della concessione e dell'autorizzazione:

a) l'inottemperanza del/della titolare o dei suoi aventi causa alle prescrizioni previste nella concessione o autorizzazione;

b) la violazione delle norme in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

d) il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 14 e seguenti, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 29.

Art. 8 (Revoca o rinuncia della concessione o dell'autorizzazione)

(1) Qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, la Provincia può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione. La relativa comunicazione motivata è data per iscritto con, di norma, almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dalla competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

(2) Il provvedimento di revoca è notificato al/alla titolare della concessione o autorizzazione con indicazione del termine per il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora l'interessato/interessata non ottemperi, si procede d'ufficio con addebito delle relative spese a carico dell'interessato/interessata. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è escluso qualsiasi altro indennizzo.

(3) Il/La titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è già in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il/la titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il ripristino comporti lavori sul bene immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, è necessario acquisire prima l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.

(4) Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'assenza di danni.

(5) Qualora il/la titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite e abbia cagionato danni al bene immobile, alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la Provincia può, salvo il risarcimento dell'intero danno, incamerare in tutto o in parte la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura prevista.

Art. 9 (Esecuzione dei lavori)

(1) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve concludere i lavori entro un anno dalla data di rilascio della stessa, sempreché nel provvedimento non sia indicato un termine diverso.

(2) Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni è rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

(3) Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato/interessata deve presentare la domanda di proroga indicando la durata richiesta.

(4) Per le concessioni, il termine per l'esecuzione dei lavori è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno 30 giorni prima della scadenza.

(5) La competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine, al personale incaricato del controllo è consentito il libero accesso alla proprietà su cui vengono eseguiti i lavori.

Art. 10 (Rinnovo della concessione)

(1)  Il concessionario/la concessionaria che non intenda rinnovare la concessione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) deve darne comunicazione alla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 11 (Subingresso nella concessione o autorizzazione)

(1) Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, ha carattere personale.

(2) In caso di decesso del/della titolare della concessione o autorizzazione o di trasferimento a terzi della proprietà del bene immobile o dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, le persone aventi diritto o subentranti devono comunicare tempestivamente le variazioni avvenute al fine di ottenere la voltura della concessione o il rilascio di una nuova autorizzazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione in atto.

(3) La voltura della concessione è effettuata dalla struttura organizzativa competente in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

(4) Il nuovo/La nuova titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere al pagamento dell’intero canone e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione o autorizzazione, se non sono già stati pagati dal/dalla precedente titolare.

Art. 12 (Variazione di domicilio)

(1) Le variazioni di domicilio del/della titolare della concessione o autorizzazione devono essere comunicate immediatamente alla competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.

Art. 13 (Competenze delle strutture organizzative provinciali Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio)

(1) Le strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio:

a) vigilano e controllano le occupazioni di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo;

b) tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle autorizzazioni.

(2) Dai registri di cui al comma 1, lettera b), risultano: bene immobile, tracciato ferroviario, strada, località, progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome, domicilio e codice fiscale del/della titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.

CAPO II
Disposizioni particolari e canone

Art. 14 (Esenzioni)

(1) Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni tramite balconi, verande, bow-windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché tramite tende solari poste a copertura dei balconi.

(2) Sono inoltre esenti:

a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi, nonché degli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi di pubblica utilità e le aste delle bandiere istituzionali;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

e) le occupazioni tramite accessi;

f) le occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi o tramite stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici, salvo quanto previsto dall'articolo 25;

g) le occupazioni da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

i) le occupazioni tramite impianti adibiti a servizio pubblico nel caso in cui, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, ne sia prevista, alla scadenza della stessa, la devoluzione gratuita alla Provincia;

j) le occupazioni di aree cimiteriali;

k) le occupazioni tramite tende o simili, fisse o retrattili;

l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo tramite condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

m) le occupazioni tramite specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;

n) le occupazioni tramite opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico effettuate su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali;

o) le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche private o pubbliche, o da altri enti pubblici, che abbiano stipulato con la Provincia appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamità naturali;

p) le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il sedime stradale tramite cavi o condutture, salvo quanto previsto dall'articolo 25;

q) le occupazioni non riconducibili ad attività aventi natura commerciale;

r) le occupazioni effettuate in galleria dai gestori di telefonia mobile;

s) le occupazioni di aree verdi;

t) le occupazioni per attività agricole;

u) le occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive.

Art. 15 (Soggetti tenuti al pagamento del canone)

(1) Il canone è dovuto dal/dalla titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 16 (Classificazione delle occupazioni)

(1) Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tal fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie:

a) categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I di cui alla lettera a);

c) categoria III, che comprende i beni del patrimonio indisponibile e i beni culturali.

Art. 17 (Graduazione del canone)

(1) Il canone si determina in base al tipo di occupazione prevista nella concessione o autorizzazione e in base all'area espressa in metri quadrati o lineari. Si arrotonda per eccesso se la frazione decimale è superiore a 5, altrimenti si arrotonda per difetto. Per le occupazioni che sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non si applica alcun canone.

Art. 18 (Occupazioni permanenti e temporanee)

(1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma riferita al periodo di occupazione concessa.

(2) Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in base alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliere.

Art. 19 (Determinazione della tariffa base)

(1) Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

a) 2,7404 euro per la categoria I;

b) 1,3703 euro per la categoria II.

(2) Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

a) 0,0595 euro per la categoria I;

b) 0,0356 euro per la categoria II.

(3) Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, la tariffa è determinata in base alle ore effettive di occupazione.

(4) Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

a) 46,4678 euro per la categoria I;

b) 23,2337 euro per la categoria II.

(5) Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

a) 0,4171 euro per la categoria I;

b) 0,2147 euro per la categoria II.

(6) La tariffa base per le occupazioni permanenti e temporanee della categoria III è di 10,00 euro al metro quadrato.

(7) La tariffa base è aggiornata annualmente nella misura del 100 per cento sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 20 (Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione)

(1) Nella tabella A sono indicati i diversi coefficienti di valutazione economica riferiti alle singole attività o finalità di occupazione; la tariffa base stabilita per ogni categoria va moltiplicata per questi coefficienti.

Art. 21 (Distributori di carburante)

(1) Per le occupazioni tramite impianti per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno rilevanza autonoma né le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei né le occupazioni con altre strutture e altri impianti di servizio.

Art. 22 (Determinazione del canone complessivo)

(1) La misura complessiva del canone è determinata secondo le seguenti formule:

a) per le occupazioni permanenti la tariffa base per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per i metri quadrati o lineari;

b) per le occupazioni temporanee la tariffa base giornaliera per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo ottenuto – previamente ripartito in ore se si tratta di occupazioni di durata inferiore alle 24 ore – va a sua volta moltiplicato per i metri quadrati o lineari.

Art. 23 (Agevolazioni e riduzioni)

(1) Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore il canone è rapportato alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata da 15 a 29 giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni, il canone è ridotto del 50 per cento.

Art. 24 (Determinazione del canone minimo)

(1) Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 75,00 euro. Tale importo è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

(2) Nel caso in cui il canone per le occupazioni temporanee risulti essere superiore al canone annuo per le occupazioni permanenti, si applica quest'ultimo. Se il periodo di occupazione temporanea si estende a cavallo di due anni, si applica il canone solo per una annualità.

Art. 25 (Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi)

(1) Per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi tramite cavi e condutture e per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dalla moltiplicazione della tariffa unitaria di euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 800,00 euro.

(2) L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

(3) Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare alle strutture organizzative che hanno rilasciato i relativi atti amministrativi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. Alle aziende non soggette al pagamento del canone minimo che non adempiono a tale obbligo di comunicazione entro la scadenza del 31 gennaio sarà applicato il canone dell'anno precedente maggiorato del 30 per cento.

Art. 26 (Disposizioni particolari)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 25, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 24 (, non si applicano alle autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, per le quali trova applicazione quanto disposto nella tabella B.

Art. 27 (Modalità e termini per il pagamento del canone)

(1) Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato con le modalità stabilite nella concessione.

(2) Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione o comunque prima dell'inizio dei lavori.

(3) Il canone pagato non viene rimborsato se l'occupazione non viene effettuata per causa imputabile all'interessato/interessata.

Art. 28 (Rimborso spese per la fornitura di energia elettrica per impianti di comunicazione in galleria)

(1) I concessionari/Le concessionarie che per il funzionamento di propri impianti di comunicazione in galleria utilizzano l'energia elettrica fornita dalla rete elettrica di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano sono tenuti a corrispondere, a titolo di rimborso spese, un importo annuo pari a euro 190,62 per ogni impianto.

(2) L'importo è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 29 (Irregolare o mancato pagamento del canone)

(1) Le strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio controllano i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione o autorizzazione, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato/ interessata. Contestualmente comunicano modalità e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito a adempiere nel termine di 30 giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo.

(2) Sulle somme non pagate vengono applicati gli interessi di mora, commisurati al saggio degli interessi legali.

Art. 30 (Indennità per le occupazioni senza titolo)

(1) Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

(2) In caso di concessioni o autorizzazioni decadute e di occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità dall'atto di concessione o di autorizzazione trova applicazione quanto disposto dal comma 1.

(3) Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con opere di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 31 (Procedimento di applicazione dell'indennità per occupazioni abusive)

(1) Qualora vengano accertate occupazioni abusive, la competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio ordina l'immediato rilascio dell'area e intima all'occupante/alla occupante il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 30, procedendo ai sensi dell'articolo 29.

Art. 32 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, purché non contrastanti con le disposizioni in esso contenute. Il pagamento del canone determinato dal competente ufficio provinciale costituisce implicita conferma dei relativi provvedimenti.

(2) Alle concessioni e autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento si applica la previgente normativa in materia. Laddove però il presente regolamento preveda disposizioni più favorevoli, saranno queste ultime a trovare applicazione.

Art. 33 (Abrogazione)

(1) È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 33, e successive modifiche.

Art. 34 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A (Art. 20)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE

 

 

Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

5,0

Chioschi per attività commerciale o di produzione di servizi e relative aree di parcheggio

0,5

Distributori di carburanti

0,5

Occupazioni per attività di natura economica e relative attività strumentali (solo occupazioni permanenti)

0,1

Impalcature, ponteggi e cantieri (solo occupazioni temporanee)

0,3

Strutture di attrazioni, giochi e spettacoli (solo occupazioni temporanee)

0,1

Occupazioni temporanee realizzate con chioschi o da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti (solo occupazioni temporanee)

0,24

Suolo pubblico (solo occupazioni temporanee – questo coefficiente si applica in tutti quei casi nei quali non è previsto un coefficiente specifico)

0,4

Tabella B (Art. 26)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTE

 

Coefficiente da applicare alla tariffa base

attività economiche

0,10

attività non economiche

0,04

 

Coefficienti per categoria

terreno nudo

0,40

terreno parzialmente urbanizzato

0,80

terreno urbanizzato

1,00

 

Coefficienti per abitanti

comune oltre i 10.000 abitanti

1,00

comune oltre 1.500 e fino a 10.000 abitanti

0,80

comune fino a 1.500 abitanti

0,40

 

Coefficienti per superficie (*)

fino a 50 mq

1,00

da 50 a 150 mq

0,10

da 151 fino a 500 mq

0,05

da 501 fino a 1.000 mq

0,025

oltre 1.000 mq

0,01

 

Coefficienti temporali (*)

fino a 10 giorni

1,00

da 11 a 30 giorni

0,10

da 31 a 90 giorni

0,05

da 91 a 365 giorni

0,025

oltre i 365 giorni

0,01

 

 

(*) questo coefficiente si applica per scaglioni

 

 

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