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Delibera 27 aprile 2021, n. 370
Criteri per la concessione di contributi per iniziative di assistenza e accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi (modificata con delibera n. 652 del 27.07.2021, delibera n. 901 del 26.10.2021, delibera n. 441 del 21.06.2022, delibera n. 687 del 20.09.2022 e delibera n. 1019 del 30.12.2022)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per iniziative di assistenza e accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), dell’articolo 11, comma 3, lettere i) e m), della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata legge, la concessione di contributi per iniziative socio-pedagogiche qualificate di assistenza e accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 15 anni e fino ai 18 anni, se disabili, realizzate in Alto Adige o fuori Provincia.

Art. 2
Finalità

1. Nell’ottica della promozione della famiglia, la Provincia sostiene iniziative socio-pedagogiche qualificate di assistenza e accompagnamento per bambini e ragazzi nei periodi di chiusura delle scuole o, nei giorni di frequenza scolastica, durante il pomeriggio.

2. La Provincia promuove lo sviluppo, l'efficienza, la continuità e la qualità delle iniziative socio-pedagogiche al fine di sostenere la conciliabilità tra famiglia e lavoro e, allo stesso tempo, lo sviluppo, le competenze personali e sociali e l'inclusione di bambini e ragazzi. Attraverso un dialogo costante con le famiglie, si dovrebbe stabilire una comunità educativa e relazionale funzionale fra l’altro a individuare le potenzialità dei bambini e dei ragazzi, a promuovere la gioia e l'interesse per l'apprendimento e a potenziare la loro capacità comunicativa.

3. A tali scopi la Provincia promuove in particolare la creazione di reti che coinvolgano le risorse presenti localmente sul territorio, riconoscendo ai Comuni e alle Comunità comprensoriali di riferimento uno specifico ruolo di regia e di coordinamento nonché di promozione delle iniziative suddette, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettere d), f e g), della legge. Attraverso il lavoro di rete, si dovrebbe stimolare e promuovere l'efficienza e la continuità delle offerte in loco.

Art. 3
Definizioni

1. Per i presenti criteri trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) richiedenti/beneficiari: enti pubblici o enti privati, quali ad esempio cooperative e associazioni, senza scopo di lucro, che chiedono all'Agenzia per la famiglia un contributo ai sensi dei presenti criteri e ai quali il contributo viene concesso;

b) enti gestori dei progetti: enti pubblici o enti privati, quali ad esempio cooperative e associazioni, senza scopo di lucro, che realizzano effettivamente le iniziative di cui all’articolo 6, in nome proprio o in base ad un accordo (convenzione) col beneficiario.

c) disabilità: disabilità accertata dalla documentazione medica di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.

d) Documentazione clinica: documentazione clinica ai sensi della legge n. 170/2010 e successive modifiche.

Art. 4
Ruolo dei Comuni e delle Comunità comprensoriali

1. I Comuni e le Comunità comprensoriali svolgono una funzione di regia e coordinamento al fine di garantire una programmazione mirata e strategica delle iniziative socio-pedagogiche per bambini e ragazzi, favorendo la creazione di reti fra gli attori del territorio. Per programmare le iniziative in risposta alle effettive esigenze delle famiglie, i Comuni, o in alternativa le Comunità comprensoriali, rilevano, anche a cadenza pluriennale, il fabbisogno di posti ed effettuano una ricognizione di tutte le offerte di assistenza e accompagnamento sul territorio.

2. I Comuni o le Comunità comprensoriali pubblicano annualmente informazioni chiare sulle iniziative a sostegno delle famiglie di cui all’articolo 6 offerte sul proprio territorio. In aggiunta a questo, possono essere utilizzati altri canali d'informazione per portare l'offerta a conoscenza dei potenziali interessati nel miglior modo possibile.

3. I Comuni e le Comunità comprensoriali mettono gratuitamente a disposizione le proprie strutture per la realizzazione delle iniziative a sostegno delle famiglie di cui all'articolo 6 e promuovono le iniziative suddette, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettere e) ed f), della legge. Per la realizzazione delle suddette iniziative sono messe gratuitamente a disposizione anche strutture della Provincia.

4. Il Comune o la Comunità comprensoriale verifica preliminarmente che le iniziative di cui all’articolo 6, da realizzare nel rispettivo territorio, siano state pianificate d’intesa con loro, siano orientate alle esigenze delle famiglie del territorio e siano egualmente accessibili a tutti gli interessati. Sulla base dei suddetti tre requisiti, il Comune o la Comunità comprensoriale propone all’Agenzia per la famiglia di finanziare o meno l’iniziativa (visto).

Art. 5
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri i seguenti soggetti aventi sede in Alto Adige o che comunque esercitano in Alto Adige la propria attività:

a) enti pubblici;

b) enti privati, quali ad esempio cooperative e associazioni, senza scopo di lucro.

Art. 6
Iniziative agevolabili

1. A sostegno delle finalità di cui all’articolo 2, la Provincia promuove le seguenti iniziative:

a) progetti di assistenza e accompagnamento che si svolgono durante i periodi di chiusura delle scuole, sia durante le vacanze estive, sia nel corso dell’anno scolastico per periodi di chiusura di almeno una settimana lavorativa previsti dal calendario scolastico;

b) progetti di assistenza e accompagnamento pomeridiani nei giorni di frequenza scolastica.

2. I progetti possono riferirsi all’anno solare o all’anno scolastico.

3. Per partecipare ai progetti è necessario versare una quota di partecipazione.

4. Non sono ammessi a contributo:

a) i progetti limitati al gruppo degli organizzatori o ad altri gruppi circoscritti,

b) i progetti didattici delle istituzioni scolastiche e delle scuole dell’infanzia,

c) i progetti in cui la maggior parte dei partecipanti sono bambini o ragazzi aventi la residenza fuori dall'Alto Adige.

Art. 7
Requisiti delle iniziative

1. Per essere ammesse a contributo, le iniziative di cui all’articolo 6, comma 1, devono soddisfare i seguenti requisiti di base:

a) i progetti devono prevedere un accompagnamento pedagogico qualificato per i bambini e i ragazzi partecipanti;

b) i progetti devono promuovere l’apprendimento delle lingue ufficiali della Provincia mediante iniziative ludico-pedagogiche;

c) i progetti devono essere orientati alle concrete esigenze delle famiglie del territorio di riferimento;

d) i progetti devono essere gestiti da personale pedagogico qualificato;

e) i progetti devono essere accessibili al maggior numero possibile di bambini e ragazzi ed essere egualmente accessibili a tutti gli interessati;

f) nel caso di bambini e ragazzi in età scolare fino ai 15 anni (fino ai 18 anni, se disabili), i progetti devono garantire l’assistenza continuativa da parte di almeno un operatore/un’operatrice ogni otto bambini/ragazzi (numero minimo di partecipanti). Nel caso di progetti specifici la cui buona riuscita presupponga un numero inferiore di partecipanti, nonché in casi eccezionali motivati e documentati, il numero minimo di partecipanti può essere inferiore a otto, previa apposita domanda all’Agenzia per la famiglia e approvazione da parte della stessa;

g) nel caso di bambini dai 3 anni alla fine dell'età prescolare, che necessitano di un'assistenza pedagogica particolare, i progetti devono garantire l’assistenza continuativa da parte di almeno un operatore/un’operatrice ogni sei bambini; il numero minimo di partecipanti è di quattro bambini. Si raccomanda l’impiego di tirocinanti e volontari a supporto del personale di assistenza;

h) il numero minimo di partecipanti va inteso come numero di bambini e ragazzi presenti contemporaneamente. Se il numero di partecipanti per gruppo è superiore al numero minimo previsto, il personale di assistenza deve essere aumentato di conseguenza;

i) i progetti dovrebbero prevedere di norma l’accoglienza di non più di un bambino/una bambina o un ragazzo/una ragazza con disabilità per gruppo;

j) deve essere nominato/nominata un responsabile pedagogico/una responsabile pedagogica per i progetti, le cui qualifiche devono essere chiaramente indicate nel curriculum vitae;

k) per ogni singolo progetto deve essere nominato/nominata un/una responsabile di riferimento e deve essere impiegato personale di assistenza adeguatamente formato in relazione alla fascia di età dei partecipanti. Il personale di assistenza può essere addestrato anche attraverso corsi interni di formazione documentati. La formazione di base deve includere moduli nei seguenti ambiti: pedagogia, uso di materiali didattici, primo soccorso, comunicazione/relazione con i genitori;

l) nel caso di bambini con disabilità o esigenze particolari, dev’essere garantita la presenza di personale di assistenza adeguatamente qualificato;

m) per ogni singolo progetto, dev’essere garantita per quanto possibile la presenza continuativa di almeno una persona con competenze certificate in materia di primo soccorso;

n) dev’essere prevista l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; l’assicurazione contro gli infortuni dei partecipanti è invece facoltativa;

o) per ogni singolo progetto, dev’essere rilevato in modo standardizzato il grado di soddisfazione dei genitori. Per i progetti di più lunga durata, si raccomandano incontri con le famiglie dei partecipanti per uno scambio educativo e interpersonale avente l'obiettivo di promuovere il potenziale di sviluppo dei bambini e dei ragazzi;

p) i progetti devono prevedere la trasmissione di particolari abilità, tecniche e conoscenze in campo culturale, musicale, linguistico e sportivo, sotto la guida di personale appositamente formato.

2. I progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), devono rispondere ai seguenti ulteriori requisiti:

a) essere programmati d’intesa con il Comune o la Comunità comprensoriale competente;

b) avere una durata minima di una settimana e comprendere almeno cinque giorni lavorativi, di norma con mezze giornate di almeno quattro ore e giornate intere di otto ore;

c) in caso di progetti di durata settimanale, prevedere l’obbligo di frequenza integrale;

d) in caso di progetti della durata di almeno due settimane consecutive, prevedere un obbligo di frequenza di almeno tre giorni a settimana.

3. I progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), devono rispondere ai seguenti ulteriori requisiti:

a) svolgersi al di fuori dell'orario scolastico ed essere programmati in accordo con il Comune o la Comunità comprensoriale del territorio di riferimento e con la scuola interessata;

b) offrire un progetto pedagogico qualificato orientato ai bisogni concreti delle famiglie a livello locale;

c) garantire di norma una continuità per almeno tre mesi consecutivi, almeno una volta alla settimana, per una durata minima di due ore, ad esclusione dell’assistenza durante la sola pausa pranzo (dalla fine delle lezioni del mattino alla ripresa delle attività pomeridiane);

d) prevedere incontri regolari con le famiglie dei partecipanti, per creare una rete di rapporti educativi ed interpersonali funzionale fra l’altro a individuare le potenzialità dei bambini e dei ragazzi, a promuovere il loro interesse per l’apprendimento nonché a rafforzare l’inclusione e potenziare le capacità comunicative.

4. I progetti devono recare il visto del Comune o della Comunità comprensoriale nel cui territorio vengono realizzati. I progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), devono inoltre recare il visto dell’amministrazione scolastica interessata.

5. Si può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, e all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), in caso di progetti per bambini e ragazzi ricoverati stabilmente presso strutture sanitarie.

6. Per progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) può essere assunto personale aggiuntivo di assistenza per bambini e ragazzi con documentazione clinica. È responsabilità dell’ente gestore del progetto determinare il numero di bambini e ragazzi aventi documentazione clinica per gruppo, in misura ragionevole e coerente con la qualità dei progetti.

Art. 8
Criteri per il finanziamento

1. L’importo del contributo concesso è determinato tenuto conto dei fondi disponibili.

2. Il contributo concesso non può in nessun caso essere superiore al contributo richiesto. La spesa ammessa e le percentuali di contributo vengono confrontate con le entrate previste. L'importo del contributo si riduce in proporzione alle entrate.

3. Possono essere concesse le seguenti percentuali di contributo:

a) fino all’80 per cento dei costi ammessi relativi al personale di assistenza;

b) l’85 per cento dei costi ammessi per il personale e per i mezzi necessari a consentire un’assistenza adeguata a bambini e ragazzi con disabilità e/o con documentazione clinica. Tali costi devono essere indicati separatamente nel preventivo dettagliato di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b);

c) fino al 67 per cento dei restanti costi ammessi.

4. Il contributo non può comunque superare la differenza tra le entrate e le uscite previste.

5. Per i progetti che si svolgono interamente al di fuori dell'Alto Adige si applica una percentuale univoca di contributo fino al 40 per cento.

6. Non sono ammessi a finanziamento singoli progetti per i quali il contributo da assegnare, come calcolato ai sensi del presente articolo, sia inferiore a 1.000,00 euro.

7. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri vantaggi economici concessi dalla Provincia per le stesse spese ammesse.

Art. 9
Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate, direttamente dai richiedenti, alla Agenzia per la famiglia entro i seguenti termini:

a) entro il 31 marzo per i progetti cui all’articolo 6, comma 1, lettera a). Se i capitoli di bilancio pertinenti presentano disponibilità, possono essere prese in considerazione anche le domande di contributo presentate dopo questa scadenza, ma non oltre il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Le domande presentate dopo questo secondo termine saranno archiviate d'ufficio;

b) entro il 31 agosto per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);

c) al più tardi entro la prima settimana di svolgimento dell’attività di assistenza e accompagnamento, in caso di domande di contributo integrative per bambini o ragazzi con disabilità e/o con documentazione clinica.

2. Le domande devono in ogni caso essere presentate prima dell'inizio del progetto, pena l’archiviazione, ad eccezione delle domande integrative di cui al comma 1, lettera c).

Art. 10
Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta sull’apposito modulo predisposto dall'Agenzia per la famiglia e completa dei relativi allegati, dev’essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del richiedente.

2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) descrizione dettagliata del progetto e in particolare: dati organizzativi e contenuti che caratterizzano il progetto (tipo di attività, obiettivo perseguito, luogo e durata, indicazione delle persone responsabili del progetto, ecc.) nonché descrizione precisa e sintetica delle attività;

b) eventuale richiesta di erogazione di un anticipo sul contributo concesso;

c) indicazioni su numero e mansioni del personale (dipendente e non dipendente) impiegato per il progetto (responsabile pedagogico/responsabile pedagogica, personale con formazione pedagogica, personale di assistenza, personale amministrativo), con una stima del numero di ore per ciascuna delle mansioni indicate in relazione al monte ore complessivo;

d) gruppo target con indicazione, tra l'altro, del numero previsto di bambini e ragazzi partecipanti, suddiviso per singolo progetto;

e) indicazione del tipo di collaborazione/sostegno forniti da Comuni o Comunità comprensoriali, scuole dell’infanzia, scuole, organizzazioni, gruppi di interesse o altro, con le relative denominazioni;

f) indicazioni sull’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e sull’eventuale assicurazione contro gli infortuni dei partecipanti;

g) voci di costo separate per tipologia;

h) qualsiasi altra informazione utile.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) visto del Comune o della Comunità comprensoriale nonché, per i progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), visto dell’amministrazione scolastica interessata;

b) preventivo dettagliato dei costi, con indicazione separata dei costi per il personale e per i mezzi necessari a consentire un’assistenza adeguata a bambini e ragazzi con disabilità e/o con documentazione clinica;

c) piano dettagliato di finanziamento per singolo progetto;

d) indicazioni sul numero di bambini/ragazzi preiscritti con dati aggregati relativi all’età e al luogo di residenza.

4. Il piano di finanziamento per singolo progetto deve contenere l’elenco delle entrate previste, suddivise in:

a) mezzi propri;

b) sponsorizzazioni;

c) quote di partecipazione a carico delle famiglie;

d) contributo del Comune/della Comunità comprensoriale;

e) contributi di datori di lavoro privati e pubblici per i figli dei propri dipendenti;

f) eventuali altre entrate.

5. Nel piano di finanziamento deve essere inoltre indicato l’importo del contributo provinciale richiesto a copertura dei costi residui (al netto delle entrate previste).

6. È possibile presentare una domanda cumulativa, a condizione che i progetti siano realizzati in più Comuni. In tal caso, la descrizione del progetto di cui al comma 2, lettera a), deve essere presentata separatamente per ciascun Comune.

7. Per i progetti pluriennali è possibile prevedere impegni di spesa pluriennali; a tale scopo i richiedenti devono presentare un cronoprogramma con l’indicazione del numero di partecipanti, dei costi e delle entrate previste per ciascun esercizio finanziario compreso nell’arco di tempo a cui si riferisce il progetto.

Art. 11
Istruttoria delle domande

1. Le domande di contributo vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di entrata, comprese quelle pervenute dopo i termini di cui all’articolo 9.

2. L’Agenzia per la famiglia può invitare il richiedente a regolarizzare o integrare la domanda o i documenti allegati entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta.

3. La domanda viene inoltre archiviata nel caso di cui all’articolo 9, comma 2, e viene archiviata o rigettata qualora non siano soddisfatti i requisiti soggettivi o oggettivi di cui ai presenti criteri.

4. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), o, in caso di domande presentate dopo tali termini nonché per le domande integrative di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), dalla data del protocollo in entrata.

Art. 12
Spese ammissibili

1. I costi devono essere strettamente connessi allo svolgimento dell’iniziativa e rientrare nelle seguenti spese ammissibili:

a) spese per il personale:

1) spese per il personale (dipendente e non dipendente) impiegato per il progetto, quali stipendi, imposte (escluse le imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive) e oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti sul fondo TFR, compensi. Tali spese possono essere riconosciute fino all’ammontare massimo previsto dai parametri per la retribuzione del personale provinciale;

2) rimborsi delle spese di viaggio e alloggio per il personale e i collaboratori volontari/le collaboratrici volontarie impiegati per il progetto, secondo i massimali stabiliti dalla Giunta provinciale per i dipendenti della Provincia;

b) spese amministrative e di gestione:

1) canoni di locazione e spese accessorie, spese di riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, spese di cancelleria e per materiali di consumo, biglietti di ingresso, spese per pubblicizzare i progetti, per la realizzazione grafica e la stampa e altre spese strettamente connesse allo svolgimento dell’iniziativa;

2) costi di assicurazione (assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed eventuale assicurazione contro gli infortuni dei bambini e dei ragazzi partecipanti);

c) costi connessi alle attività dell’ente gestore del progetto:

1) acquisto di materiale culturale, ludico, didattico e pedagogico (oggetti mobili) necessario per lo svolgimento del progetto;

2) altre spese minori, comunque indispensabili per l'organizzazione e la realizzazione dei progetti, fino a un valore massimo di 1.000,00 euro per progetto. Per gli spostamenti, devono essere utilizzati in via primaria i mezzi del trasporto pubblico.

2. Le voci di spesa si riferiscono ai singoli progetti.

3. Sono riconosciute solo le spese che si riferiscono ai progetti specificati nella domanda di contributo e per il periodo di effettivo svolgimento dei progetti stessi.

4. Le spese devono essere direttamente connesse all'organizzazione e alla realizzazione dei progetti e devono essere essenziali, funzionali e adeguate.

5. Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammesse anche le spese per il vitto dei bambini, dei ragazzi e del personale di assistenza, nonché quelle per il servizio di sorveglianza.

6. Eventuali canoni di locazione e spese accessorie possono essere riconosciuti esclusivamente per i locali necessari allo svolgimento dell’attività programmata e per il periodo di utilizzo degli stessi e solo qualora sussista la comprovata impossibilità di utilizzare locali presso strutture proprie o pubbliche, o comunque finanziate prevalentemente tramite denaro pubblico.

7. L'Agenzia per la Famiglia calcola i valori medi e gli indicatori delle voci di spesa. Se questi si discostano significativamente, per i singoli progetti, dai valori medi, si chiede al richiedente di darne giustificazione. Il riconoscimento di queste spese rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.

8. Per i progetti che vengono affidati dai richiedenti ad altri enti gestori mediante accordo (convenzione), i calcoli di cui al comma 7 si riferiscono, anche in relazione a più progetti, a tali enti gestori.

Art. 13
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) interessi passivi;

b) interessi di mora e sanzioni;

c) spese di rappresentanza e materiale promozionale non correlato al progetto;

d) IVA detraibile;

e) abbigliamento sportivo e attrezzature per le attività dell’ente;

f) donazioni e contributi di solidarietà;

g) ammortamenti;

h) disavanzi di bilancio degli anni precedenti;

i) qualsiasi altra spesa non strettamente legata allo svolgimento dell'iniziativa.

2. Non sono inoltre ammissibili le spese per investimenti e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali utilizzati.

3. Per giustificati motivi possono essere escluse singole voci di spesa di cui all’articolo 12.

Art. 14
Destinazione del contributo

1. Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dei progetti per i quali lo stesso è stato richiesto e concesso.

2. Qualora, durante lo svolgimento dei progetti, si riveli necessario utilizzare il contributo per spese diverse da quelle indicate nella domanda iniziale, si dovrà presentare all'Agenzia per la famiglia una domanda debitamente motivata che specifichi la nuova destinazione. La domanda di cambio di destinazione deve essere presentata prima dell’effettuazione delle relative spese.

3. La persona responsabile del progetto deve dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti richiesti.

Art. 15
Anticipo

1. Su richiesta del beneficiario, può essere liquidato un anticipo pari al 50 per cento del contributo concesso, purché l’importo dell’anticipo richiesto ammonti ad almeno 2.000 euro. La mancata rendicontazione totale di un anticipo liquidato due anni prima della presentazione di una nuova domanda di contributo comporta il rigetto dell’eventuale richiesta di anticipo sul contributo attuale.

2. Su richiesta del beneficiario, l'importo dell'anticipo può essere aumentato fino all'80 per cento, a condizione che il richiedente abbia presentato domanda per un’iniziativa di assistenza extrascolastica e integrativa all’Agenzia per la famiglia negli ultimi tre anni consecutivi e che la rendicontazione dei relativi contributi concessi non si sia discostata sostanzialmente, in modo ingiustificato, da quanto programmato.

3. L’importo dell’anticipo deve essere rendicontato all’atto della rendicontazione del contributo, di cui costituisce parte integrante, entro il termine e secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17, pena l’obbligo di restituzione dell’intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 16
Termini di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione del contributo. Trascorso tale termine senza che il rendiconto sia stato presentato per causa riconducibile al beneficiario, il contributo viene revocato.

2. In caso di gravi e giustificati motivi, da documentare debitamente, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.

3. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo iniziano a decorrere dalla scadenza dei termini di rendicontazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 17
Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione, redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Agenzia per la famiglia e completa dei relativi allegati, dev’essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del beneficiario. Nella domanda dev’essere dichiarato che:

a) persistono i requisiti previsti per ricevere il contributo ai sensi dei presenti criteri;

b) i progetti sono stati attuati in conformità a quanto previsto e conclusi e i costi riconosciuti sono stati effettivamente sostenuti. In caso di realizzazione parziale, dovranno essere dichiarati i costi effettivamente sostenuti;

c) per lo stesso progetto non è stata presentata domanda di agevolazione economica ad altri uffici della Provincia.

2. Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) resoconto dettagliato dell’attività da cui risulti il programma svolto;

b) indicazione dei costi totali effettivamente sostenuti per il progetto svolto, con la dichiarazione che tutte le spese sono state regolarmente saldate e che i documenti di spesa corrispondenti sono conservati presso la sede del beneficiario;

c) elenco riepilogativo dei documenti di spesa con i dati essenziali delle spese sostenute per lo svolgimento del progetto nell’anno di riferimento, sottoscritto su ogni pagina dal/dalla legale rappresentante legale del beneficiario (da compilare secondo il modello predisposto dall'Agenzia per la famiglia);

d) dichiarazione sull’ammontare delle entrate effettive relative alle voci di cui all’articolo 10, comma 4;

e) dichiarazione sulla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;

f) dichiarazione circa la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese per le quali è stato richiesto il contributo;

g) dichiarazione sul possesso dei curriculum vitae dei responsabili pedagogici/delle responsabili pedagogiche, del personale con formazione pedagogica, del personale di assistenza e del personale amministrativo, da cui risultino le rispettive qualifiche;

h) in caso di prestazioni di volontariato, numero di ore effettivamente prestate dai volontari;

i) indicazione del numero effettivo di bambini/ragazzi partecipanti;

j) documentazione di cui all’articolo 21, comma 4, lettera d).

3. In sede di rendicontazione si può coprire parte della spesa ammessa, fino a un massimo del 15 per cento e comunque entro il tetto massimo di 25.000,00 euro, mediante attività documentabili di volontariato, alle quali è attribuito un valore convenzionale di 20,00 euro per ciascuna ora di servizio svolta. I volontari/Le volontarie non hanno diritto ad alcuna forma di compenso per le attività prestate.

Art. 18
Riduzione del contributo

1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato d’ufficio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate effettive.

2. Se l’iniziativa finanziata è stata realizzata solo in parte, il contributo può essere ridotto in proporzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. Il contributo viene ridotto fino al 30 per cento:

a) in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera c);

b) se la documentazione di cui all’articolo 21, comma 4, lettera d), non viene presentata oppure è incompleta.

4. Se il numero effettivo dei partecipanti è stato inferiore al numero originariamente previsto, il contributo viene ridotto in proporzione, salvo il caso in cui il beneficiario fornisca per iscritto una valida motivazione.

5. Qualora, in seguito alla rideterminazione del contributo, si accerti che l'anticipo già liquidato è maggiore del contributo ricalcolato, dovrà essere restituita la differenza, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 19
Liquidazione

1. Il contributo è liquidato previa presentazione dell’apposita domanda di cui all’articolo 17 e di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione.

2. Prima della liquidazione del contributo, l’Agenzia per la famiglia verifica che la documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione risponda agli obiettivi del progetto, accertando, in un’ottica organica e complessiva, l’effettiva pertinenza e rilevanza delle spese sostenute rispetto al progetto realizzato. In particolare, l'Agenzia verifica che le spese sostenute:

a) si riferiscano alle iniziative che sono state approvate e attuate;

b) siano adeguate e ragionevoli.

3. L'Agenzia per la famiglia verifica inoltre, sulla base dei documenti a disposizione, la proporzionalità delle spese.

Art. 20
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario o, in caso di progetti organizzati e realizzati in convenzione, al relativo ente gestore del progetto, e regolarmente quietanzati;

c) riferirsi alle iniziative e alle spese ammesse per la concessione del contributo.

2. Gli scontrini devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del/della legale rappresentante del beneficiario che ne attesti la stretta attinenza rispetto all’attività svolta.

Art. 21
Obblighi

1. Qualsiasi modifica significativa della domanda di contributo (inclusa la mancata realizzazione del progetto) deve essere comunicata immediatamente all'Agenzia per la famiglia.

2. Gli enti gestori dei progetti sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le vigenti normative in materia di lavoro, sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza.

3. Ai fini dell’economicità della gestione dei progetti, per la realizzazione degli stessi devono essere utilizzate strutture proprie e spazi o strutture pubbliche quali palestre, refettori, scuole, scuole dell’infanzia e simili, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

4. I beneficiari si impegnano a:

a) lavorare insieme all'Amministrazione provinciale, ai Comuni e alle reti a livello comprensoriale per l'ulteriore sviluppo di una società a misura di famiglia in Alto Adige;

b) mettere a disposizione dell'Agenzia per la famiglia, in formato digitale e preferibilmente in lingua italiana e tedesca, le informazioni sulle iniziative finanziate, ai fini della loro pubblicazione sul sito della Provincia;

c) trasmettere ai genitori dei bambini/dei ragazzi partecipanti ai progetti il link al questionario per la rilevazione standardizzata del grado di soddisfazione;

d) pubblicizzare adeguatamente i progetti finanziati, riportando in modo leggibile e ben visibile la denominazione dell’ente finanziatore (Agenzia per la famiglia, con la dicitura aggiuntiva: “finanziato da”) e apponendo il logo dell’Agenzia stessa in tutte le attività di comunicazione, nelle presentazioni sui media tradizionali e sui social e sul proprio sito Internet.

5. Presso la sede del beneficiario deve essere regolarmente conservata la seguente documentazione:

a) elenco analitico delle spese sostenute con i documenti di spesa in originale;

b) curriculum vitae firmati dei responsabili pedagogici/delle responsabili pedagogiche, del personale con formazione pedagogica, del personale di assistenza e del personale amministrativo, da cui risultino le rispettive qualifiche;

c) originali firmati dei registri o delle liste delle presenze, suddivisi per giorni e durata del progetto;

d) elenco delle singole persone che hanno svolto attività di volontariato, firmato dalle stesse, che deve riportare il tipo di attività svolta nonché le ore di volontariato effettivamente prestate.

Art. 22
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di contributo liquidate.

2. Tramite i controlli vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario e la regolarità dei documenti di spesa, prendendo visione, senza estrazione di copia, della seguente documentazione:

a) elenco analitico delle spese sostenute e documentazione di spesa in originale. I richiedenti che affidano progetti ad altri enti gestori tramite convenzione devono fornire la documentazione dettagliata relativa a tutti i costi previsti dalla convenzione stessa e sostenuti dall’ente gestore del progetto;

b) estratti conto dei conti correnti intestati al beneficiario, da cui risulti l’avvenuto pagamento a saldo dei documenti di spesa riferiti all’iniziativa oggetto del contributo;

c) curriculum vitae del personale impiegato per il progetto, con gli eventuali aggiornamenti, con oscuramento preventivo dei nominativi e di tutti gli altri dati non relativi alle qualifiche del personale stesso;

d) registri o liste delle presenze giornaliere, con oscuramento preventivo dei nominativi dei partecipanti;

e) documentazione attestante l’avvenuta prestazione di ore di volontariato, che in sede di liquidazione sono state considerate per la copertura di una parte della spesa ammessa;

f) eventuale ulteriore documentazione necessaria a verificare quanto dichiarato dal beneficiario.

3. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi della collaborazione di funzionari di altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale.

4. L’Agenzia per la famiglia può eseguire inoltre dei sopralluoghi per verificare il corretto svolgimento dei progetti e la qualità dell’offerta, possibilmente insieme all’ente pubblico competente, specialmente in presenza di indizi concreti o sospetti di irregolarità o non conformità.

Art. 23
Indebita percezione e revoca del contributo

1. In caso di contributo percepito indebitamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2/bis, e all'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Il contributo concesso è revocato se:

a) sono scaduti i termini di rendicontazione di cui all'articolo 16, commi 1 e 2;

b) il progetto per il quale è stato concesso il contributo non è stato realizzato. In questo caso, l'anticipo eventualmente liquidato deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione;

c) a seguito dei controlli o dei sopralluoghi, si accertano la mancanza dei requisiti, la violazione o la mancata osservanza delle condizioni per la concessione del contributo o gravi carenze nello svolgimento del progetto.

3. In presenza di gravi carenze di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2/bis, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 24
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale

Art. 25
Disposizioni transitorie

1. I presenti criteri si applicano alle domande di contributo relative all’anno 2021 e seguenti, nonché alle rispettive domande di liquidazione.

2. Il termine di presentazione delle domande di contributo relative all’anno 2021 per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è fissato al 30 aprile 2021. Per le suddette domande, la percentuale massima di contributo di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), è elevata al 70 per cento.

3. Finché persiste la pandemia da Covid-19, per i progetti di cui ai presenti criteri trovano applicazione le linee guida in attuazione della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche, e, in particolare, le seguenti prescrizioni:

a) i gruppi devono rimanere il più possibile invariati per tutta la durata dei progetti o per la durata delle restrizioni previste a causa dell’emergenza da SARS COV-2;

b) nel corso delle attività non può esserci alcun contatto con altri gruppi o altre persone;

c) le attività si svolgono possibilmente all'aperto e sempre nello stesso luogo. Eventuali escursioni si svolgono preferibilmente nelle immediate vicinanze. Se si utilizzano mezzi di trasporto, deve essere rispettata la normativa vigente in materia.

4. Ai fini della rendicontazione di attività non realizzate o realizzate solo in parte a causa delle misure restrittive dovute all’emergenza da Covid-19, sono riconosciute le spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa stabilita nel decreto di concessione e quindi in deroga al principio di proporzionalità. Viene liquidato un saldo pari all’importo delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, che tiene conto delle entrate realizzate e che comunque non può superare il contributo concesso. Permane l’obbligo, per quanto possibile, di realizzare le attività programmate e le entrate previste nella domanda di contributo.

5. Il termine di presentazione delle domande di contributo relative all’anno 2022/23 per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), è il 30 settembre 2022.

 

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